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LA RIMESSIONE IN TERMINI NEL
PROCESSO CIVILE
Dott. Elena Falletti - 22 aprile 2002
La rimessione in termini: §1 La
rimessione in termini nella prospettiva del processo - §.2 Il
principio di autoresponsabilità - §3 Il concetto di
causa non imputabile - §4 Ambito di applicazione della
rimessione in termini – §5 Il limite preclusivo per
la presentazione dell’istanza di rimessione
§1 La rimessione in
termini nella prospettiva del processo.
L’ordinamento ha scelto di
incentivare l’attività dei soggetti processuali
attraverso il collegamento dell’inattività
processuale ad una conseguenza svantaggiosa[1],
cioè alla perdita della facoltà processuale
sanzionata dalla preclusione.
La concezione del processo quale procedimento[2]
costituisce lo sfondo teorico entro il quale collocare lo studio della
rimessione in termini[3]. I
due elementi essenziali sui quali la concezione si dipana sono:
la sequenza temporale di fattispecie,
scandita dai termini e dalle fasi temporali e coordinata alla
produzione di un atto finale;
il contraddittorio tra i soggetti
destinatari degli effetti dell’atto finale.
Questi elementi sono inoltre espressione
delle due esigenze fondamentali che la disciplina della rimessione dei
termini deve contemperare: da un lato la scansione dei termini e delle
fasi processuali che profila il procedimento come sequenza temporale
(ciò è sintomo di dell’esigenza di
celerità di svolgimento della serie procedimentale);
dall’altro lato la realizzazione effettiva del principio del
contraddittorio (il quale impone di concedere alla parte che dimostri
di essere decaduta da
un potere processuale per causa a lei non imputabile, la
possibilità di esercitarlo successivamente, entro un termine
sussidiario decorrente dalla cessazione dell’impedimento).
Autorevole dottrina[4]
sostiene che nel sistema processuale vigente, la perdita del potere di
compiere un atto del processo trova rimedio nella rimessione in termini
quando la prevista decadenza preclude in concreto l’esercizio
del diritto di difesa[5].
La lettera dell’art.19 della legge
353/1990 che ha introdotto la fattispecie della rimessione in termini,
attraverso l’art.184bis c.p.c., concedeva esplicitamente la
possibilità della rimessione in termini con riferimento a
tutte le preclusioni di cui agli artt.183 e 184 c.p.c., mentre non
menzionava espressamente le decadenze previste a carico del convenuto
ai sensi dell’art.167 c.p.c.[6]
Il legislatore ha superato questa
discrepanza con il d. l. 238/1995[7], che
ha aperto le porte della rimessione in termini a tutte le decadenze[8] in
cui le parti siano incorse per causa loro non imputabile[9].
Successivamente all’introduzione
della disciplina del d.l.238/1995, la fase introduttiva del processo
ordinario di cognizione in primo grado risulta articolata in questo
modo:
il convenuto ha sempre l’onere di
costituirsi nei venti giorni anteriori alla prima udienza, ma alla
comparsa di risposta sono connesse le sole decadenze connesse alla
domanda riconvenzionale e alla chiamata di un terzo in causa;
la prima udienza in senso cronologico
è la prima udienza ai sensi dell’art.180 c.p.c.
(nell’ambito della quale il giudice può emettere
una serie di provvedimenti attinenti alla controllo della regolare
instaurazione del contraddittorio[10];
la prima udienza di trattazione di cui
all’art.183 (la quale diventa la seconda udienza in ordine
cronologico, ed è prima di quest’udienza, alla
scadenza del termine perentorio fissato dal giudice, che scatta per il
convenuto la preclusione inerente alla proposizione delle eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio[11].
Va chiarito il rapporto esistente tra
l’art.184bis e rimessione in termini del contumace, ai sensi
dell’art.294 c.p.c.. Nonostante l’art.184bis non
specifichi se le parti siano costituite o meno, la lettera
dell’art.294 è chiara nell’indicare il
destinatario di tale rimessione in termini: il contumace che si
costituisca tardivamente per causa a lui non imputabile. Il rapporto
tra le due tipologie di rimessione in termini si può
configurare quale rapporto tra genus e species[12].
La giurisprudenza è costante
nell’applicare l’istituto della rimessione in
termini ai sensi dell’art.184bis c.p.c. esclusivamente alla
fase di trattazione del processo[13],
mentre la dottrina argomenta che l’art.184bis c.p.c., pur
nell’ambito della garanzia
dell’effettività del contraddittorio durante la
fase di trattazione, ha un ambito applicativo più ampio
rispetto a quello derivante dal suo formale inserimento nella struttura
del processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale[14]. La
rimessione in termini ai sensi dell’art.184bis c.p.c si
estende nel processo davanti al giudice di pace[15], al
processo del lavoro[16], al
nuovo processo tributario[17],
nonché alle controversie dirette a modificare lo stato
passivo del fallimento[18].
§2 Il principio di
autoresponsabilità
L’attività facoltativa
dei soggetti per la realizzazione dei propri interessi è
oggetto di un
giudizio di autoresponsabilità[19],
questo è parallelo al giudizio di responsabilità
verso gli altri soggetti e che ha per oggetto
l’attività doverosa dei soggetti tenuti a
cooperare per la realizzazione di interessi altrui. Attraverso il
giudizio di autoresponsabilità vengono imputate al soggetto
le conseguenze di un fatto che non lede gli interessi altrui, ma solo
un interesse suo proprio[20].
In relazione al fondamento vale anche per
l’autoresponsabilità ciò che vale per
le altre ipotesi di responsabilità, e cioè
l’alternativa tra responsabilità colposa e quella
oggettiva[21]. La
differenza fondamentale tra fattispecie di responsabilità
verso gli altri e di autoresponsabilità è che le
fattispecie di autoresponsabilità il comportamento del
soggetto non viola alcun dovere verso gli altri, e quindi non
è antigiuridico[22].
L’inquadramento della disciplina
della rimessione in termini all’interno del principio di
autoresponsabilità non ha un valore classificatorio, ma
“implica che le
norme che il legislatore ha dettato nella prospettiva della
responsabilità verso altri non siano automaticamente
estendibili alla diversa prospettiva
dell’autoresponsabilità”[23]. Il
nostro ordinamento non consente, in via di principio, alla parte di
stare in giudizio personalmente, ma richiede necessariamente
l’intermediazione di un difensore (art.82c.p.c.). Il
difensore è legato alla parte da un contratto di patrocinio,
regolato dalle norme del codice civile sul contratto d’opera
professionale e dalle norme che disciplinano la professione forense. In
conseguenza a ciò diviene rilevante, ai fini della
rimessione in termini, il
comportamento del difensore[24].
§3 Il concetto di causa
non imputabile
La decadenza della parte da poteri
processuali può derivare dall’inosservanza di un
termine perentorio (art.153 c.p.c.), dalla mancata comparizione ad
un’udienza (ad esempio a quella di trattazione), o dal
mancato esercizio del potere entro la fine di una fase processuale (ad
esempio la richiesta del termine ai sensi dell’art.184
c.p.c., entro il quale produrre nuovi documenti e indicare nuovi mezzi
di prova)[25].
Il codice di procedura civile individua il
presupposto della rimessione in termini con “formule
linguistiche tra loro diverse[26]” tra le quali vi sono
“causa non imputabile” e “caso
fortuito”[27].
Esse svolgono nel processo civile una funzione equivalente, ma questo
non significa che abbiano il medesimo significato.
La dottrina processualcivilistica propone due soluzioni:
la prima vede la causa non imputabile
equivalente al caso fortuito. Questa corrente dottrinaria sostiene che
le due espressioni siano equivalenti, e la loro diversità
è spiegabile come mera evoluzione del linguaggio normativo[28];
la seconda corrente dottrinaria sostiene che la causa non imputabile
non equivale al caso fortuito, perché quest’ultimo
descrive una classe di eventi più ristretta, la quale
è contenuta nella classe di eventi a cui fa riferimento la
causa non imputabile[29].
A questo punto va analizzato il concetto di
“causa non imputabile”. La causa non imputabile
costituisce una “valvola di sicurezza[30]”
contro la decadenza incolpevole. L’elasticità di
questa espressione indica “quella causa che non proviene da
un comportamento colposo della parte[31]”.
L’impedimento di fatto[32]
della parte può venire dall’incapacità
naturale, cioè dallo stato di fatto della persona che non
è in grado di intendere e volere per una qualsiasi causa
permanente o transitoria. L’inerzia della parte
può anche essere provocata
dagli stati soggettivi che escludono la conoscenza
dell’esistenza attuale o della forma di esercizio del potere
processuale, come l’ignoranza e l’errore[33].
L’impedimento è un
fatto che esclude la capacità di intendere e di volere della
parte, o la conoscenza dell’esistenza attuale o della forma
di esercizio del potere, o esclude ancora la possibilità
pratica di esercitarlo (come per esempio la comparizione in udienza, o
il compimento dell’atto entro il termine perentorio, o prima
della chiusura della fase processuale[34]).
In ordine ai poteri
di allegazione, di modificazione delle domande, o di proposizione, o
modificazione delle eccezioni e delle conclusioni, di indicazione dei
mezzi di prova, l’impedimento può derivare dal
difetto di conoscenza di fatti rilevanti, delle norme da applicare alla
situazione sostanziale dedotta in giudizio e delle fonti materiali di
prova[35]
§4 Ambito di applicazione della rimessione in termini
Il piano delle decadenze emergente dal nuovo
assetto normativo vede in prima posizione le preclusioni a carico
dell’attore derivanti dalla lettera
dell’art.164c.p.c., relative alle domande non proposte
nell’atto di citazione, e non proponibili nel prosieguo del
giudizio di primo grado, perché da considerarsi diverse
rispetto a quelle proposte, e comunque nuove[36].
La preclusione relativa alla formulazione,
da parte del convenuto, della domanda riconvenzionale, resta ancorata
alla comparsa di risposta[37] da
depositarsi entro venti giorni prima della prima udienza di comparizione[38].
La particolarità della disciplina
della domanda riconvenzionale, come disciplinata dalla legge 534/1995,
sta nel fatto che, ai sensi dell’art.167 secondo comma
c.p.c., il convenuto non incorre nella decadenza anche qualora formuli
la sua domanda riconvenzionale in termini generici, mantenendo incerto
l’oggetto o il titolo della domanda[39]. In
questo caso il giudice rileva la nullità e
assegna al convenuto un termine perentorio per
l’integrazione[40],
con conseguente maggiore ponderazione, da parte del convenuto, sulla
linea difensiva da tenere[41].
Secondo la dottrina[42]
rimessione in termini per la proposizione di domanda riconvenzionale
può essere invocata:
quando il convenuto, costituendosi scaduti i
termini di cui all’art.166 c.p.c., alleghi di non aver potuto
costituirsi tempestivamente per causa a lui non imputabile;
quando il convenuto, pur costituitosi
tempestivamente, con contestuale formulazione della domanda
riconvenzionale, decada incolpevolmente dalla facoltà di
integrare la domanda entro il termine perentorio fissato dal giudice ai
sensi dell’art.167 secondo comma c.p.c[43].
La giurisprudenza di merito ha deciso che il
presupposto della rimessione in termini non è circoscritto
agli impedimenti di natura strettamente materiale o comunque oggettiva,
ma abbraccia tutte le situazioni in cui il superamento delle
preclusioni sia motivato da esigenze difensive sopravvenute[44].
Per quanto riguarda la chiamata in causa del
terzo[45],
la preclusione resta agganciata al termine per la costituzione del
convenuto[46],
e la prima udienza di cui il convenuto chiede lo spostamento ai sensi
dell’art.269 c.p.c. è quella di prima comparizione[47].
In relazione alle eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d’ufficio, la decadenza della loro
proponibilità si manifesta, ai danni del convenuto, allo scadere del termine
fissato dal giudice durante la prima udienza di comparizione (art.180
c.p.c. secondo comma). Le preclusioni per le eccezioni proprie maturano
in un secondo momento rispetto alle preclusioni inerenti alla
formulazione della domanda riconvenzionale e alla chiamata del terzo,
consentendo al convenuto di sfruttare il termine fra la costituzione e
la scadenza del termine suddetto per focalizzare la propria strategia
difensiva[48].
Per ciò che concerne le
preclusioni che maturano nella prima udienza di trattazione[49] (art.183 c.p.c.) vanno
ricordate:
la decadenza dalla facoltà
dell’attore di proporre, entro quest’udienza, le
domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale, o delle eccezioni proposte dal convenuto entro il termine massimo
di venti giorni dalla prima udienza di trattazione (art.183 c.p.c.
quarto comma);
decadenza dalla facoltà
dell’attore, sempre entro il termine preclusivo della prima
udienza di trattazione, di essere autorizzato a chiamare in causa un
terzo ai sensi degli artt.106 e 269 terzo comma (nel caso
l’esigenza fosse sorta dalle difese del convenuto, ai sensi
dell’art.183 quarto comma c.p.c.);
decadenza, sia
per l’attore sia per il convenuto, dalla
facoltà di precisare e modificare le domande, le eccezioni e
le conclusioni già formulate (art.183 quarto comma c.p.c.);
decadenza per il convenuto di
controreplicare a sua volta alle domande e alle eccezioni che
l’attore ha presentato in
prima udienza di trattazione ai sensi dell’art.183 quarto
comma c.p.c., e di proporre le eccezioni che sono conseguenza delle
domane proposte dall’attore entro la prima udienza di
trattazione, come conseguenza delle domande riconvenzionali proposte
dal convenuto: entrambe queste facoltà devono essere
esercitate entro il termine perentorio fissato dal giudice su richiesta
del convenuto (art.183 c.p.c. quinto comma);
decadenza dal potere di articolare tutte le
difese in conseguenza del tardivo rilievo da parte del giudice di una
questione rilevabile d’ufficio della quale ritiene opportuna
la trattazione, ai sensi dell’art.183 secondo comma c.p.c.[50].
La fase istruttoria del processo di
cognizione prevede la
decadenza dalla facoltà, sia per l’attore, sia per
il convenuto, di produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova
entro il termine perentorio assegnato dal giudice, a richiesta, dal
giudice, ovvero per l’articolazione della prova contraria,
entro altro termine perentorio sempre assegnato dal giudice (art.184
c.p.c. primo comma); ulteriore decadenza dalla facoltà, per
entrambe le parti, di dedurre, entro un termine perentorio assegnato
dal giudice, i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione ai
mezzi di prova dedotti d’ufficio (art.184 c.p.c. terzo comma)[51].
§5 Il limite preclusivo
per la presentazione dell’istanza di rimessione
Sia l’art.184bis, sia
l’art.294 c.p.c. tacciono sul limite temporale entro il quale
la rimessione può essere richiesta[52].
L’art.184bis c.p.c., come
l’art.294[53]
c.p.c., tace la fissazione di qualsiasi termine preclusivo alla
presentazione dell’istanza di rimessione, operando un rinvio
integrale al procedimento[54]
stabilito dall’art.294 c.p.c. secondo e terzo comma.
In dottrina si conforma l’esigenza
di insinuare l’istanza di rimessione in termini ai sensi
dell’art.184bis c.p.c. con quella relativa
all’art.294 c.p.c., quindi l’istanza di rimessione
in termini va proposta al più tardi nella prima udienza
successiva alla cessazione dell’impedimento. Questa soluzione
è stata ricollegata ai doveri di lealtà e
probità che “devono informare il comportamento
della parte nel processo, nonché alle esigenze di speditezza
del rito, confermate dalla riforma del 1990”[55].
La dottrina contraria a
quest’interpretazione osserva che l’individuazione
di un termine preclusivo, per l’istanza di rimessione in
termini, sarebbe in contrasto con l’art.152 c.p.c.,
perché nel caso di specie non è espressamente
previsto nessun termine preclusivo, quindi nessuna decadenza
processuale potrebbe conseguire alla circostanza che
l’istanza di rimessione in termini non venga proposta
nell’udienza immediatamente successiva alla cessazione
dell’impedimento[56].
Altra autorevole dottrina[57]
propone l’inserimento nel nostro ordinamento giuridico di un
termine di “sbarramento finale[58]”
all’istanza di rimessione in termini dopo un anno dalla
scadenza del termine originario rimasto inosservato[59].
Il termine di sbarramento finale non può, a sua volta,
essere oggetto di rimessione in termini, ma, per evitare
irrazionalità al sistema, potrebbero venire sottratte ad
esso alcune ipotesi eccezionali, quali quelle previste
dall’art.327 2°comma c.p.c..
Va comunque osservato che per il compimento
dell’atto precluso, per il quale si sia ottenuta la
rimessione in termini, non muta l’originario onere della
parte di compiere l’atto entro un determinato tempo. La
permanenza della causa non imputabile rende inutile, ai fini della
maturazione della decadenza, il decorso del termine, ma la medesima
causa non imputabile opera sulla scadenza del termine quale fenomeno ad
essa “esterno”, quindi gli effetti della decadenza
non possono prodursi in pieno, se
una volta cessata la causa non imputabile, gli effetti
della decadenza non vengano fatti valere tempestivamente[60].
La cessazione della causa non imputabile è ricollegata dalla
stessa legge alla prima difesa successiva alla fine
dell’impedimento (o alla conoscenza di esso), nel caso di
rimessione chiesta dalla parte costituita ai sensi
dell’art.184bis c.p.c.[61].
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[1] CAPONI, “La
rimessione in termini nel processo civile”, Milano,
1996, pagina 17. Trattandosi di incentivare
l’attività della parte, tale conseguenza
svantaggiosa non è qualificabile come una sanzione,
perché la sanzione si addice alle conseguenze previste per
l’illecito giuridico (cioè per la violazione di un
dovere giuridico verso altri), e non per l’omissione di
un’attività facoltativa (BOBBIO, “Sanzione” in Novissimo
Digesto Italiano, Torino, 1969, Vol. XVI, pagine 530 e
seguenti). La previsione più frequente, a carico delle
parti, è la decadenza dal potere di compiere tale
determinata attività con la “conseguente
ripercussione negativa sulla possibilità di ottenere una
sentenza di merito favorevole” (CAPONI, “La rimessione” cit.
L’autore si ricollega agli esempi dati
dall’ordinamento italiano (gli artt.167 commi 2 e 3, 180
comma 2, 183 e 184
c.p.c.. Quale esempio straniero viene proposto il §296 della
ZPO tedesca, su cui PRÜTTING, “La
preparazione della trattazione orale e le conseguenze delle deduzioni
tardive nel processo civile tedesco” (trad. it. di
E. MERLIN) in Rivista di diritto processuale,
1991, pagine 414 e seguenti.
Per
ciò che riguarda le conseguenze relative
all’inattività del giudice,
l’ordinamento giudiziario italiano prevede che
l’inerzia del giudice possa fondare l’esercizio del
potere disciplinare nei suoi confronti [le sanzioni disciplinari
possono arrivare fino agli estremi della rimozione e destituzione del
magistrato (art.107
della Costituzione, e gli artt.4,6,10 n.3 e 14 della legge 24 marzo
1958 n.195 sul funzionamento del C.S.M., e D.P.R. 16 settembre 1958
n.916 contenente le disposizioni di attuazione della legge 195/1958)] e
il diritto della parte al risarcimento dei danni [la legge 13 aprile
1988 n.117 sul risarcimento dei danni cagionati
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla
responsabilità civile dei magistrati prevede (art.4) che
l’azione di risarcimento del danno debba essere esercitata
nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo Stato,
entro un anno dal risarcimento, provvede a esercitare
l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato (art.7),
nella misura massima prevista dall’art.8].
Per
quanto riguarda la responsabilità dell’avvocato in
relazione alle sue omissioni e la violazione di doveri processuali nel
processo, la giurisprudenza applica l’art.162 comma 2 c.p.c.,
viste i limitati casi di responsabilità aquiliana (TRAZZI,
“La responsabilità
extracontrattuale dell’avvocato” in Contratto e impresa, 1999, pagine 956 e
seguenti). La Cass.6 febbraio 1998 n.1286 (in La
nuova giurisprudenza civile commentata, 1999, pagine 363 e
seguenti con nota di LEPRE, “Nuovi
spunti in tema di responsabilità civile
dell’avvocato” stabilisce che
l’avvocato, nell’espletamento
dell’attività professionale, deve tendere a
conseguire il buon esito della lite per il cliente e pertanto sussiste
la sua responsabilità se, probabilmente e presuntivamente,
applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause, esso
non è stato raggiunto per sua negligenza (nel caso di specie
il difensore, costituitosi parte civile per l’offeso, non lo
aveva informato dell’udienza dibattimentale, e
perciò era stata dichiarata la decadenza della costituzione,
né aveva citato i testi ammessi sulla dinamica
dell’incidente occorso al suo assistito e
l’imputato era stato assolto con formula piena).
[2]
Chiovenda elabora la teoria sulla preclusione al fine di rendere nitido
il rapporto tra sentenze interlocutorie e processo, e sviluppa la sua
teoria traendo ispirazione da Bülow che formula il concetto
della Präklusion, la quale
a sua volta ha legami con la poena praeclusi del
diritto comune. Il concetto di Präklusion
è un concetto indispensabile per il diritto processuale:
esso definisce esattamente la perdita delle facoltà
processuali, ed è il migliore mezzo per rendere immutabile
una certa situazione giuridica. La dottrina tedesca esamina i
presupposti del compimento tardivo degli atti processuali muovendo dal
concetto di “situazioni non spostabili”. Il
concetto di Chiovenda riprende da questa teoria il carattere
pubblicistico che rende idoneo a soddisfare le esigenze di certezza,
ritenute prevalenti
rispetto alle esigenze di giustizia. Questa impostazione innovativa
urta contro la tradizione culturale radicata nel ritenere il processo
“cosa delle parti”. La tradizione vede il suo
fulcro nel principio dispositivo delle parti all’interno del
processo. Lo stretto connubio tra diritto germanico e
l’eredità della tradizione romanistica
è messo in luce da Chiovenda nella sua prolusione “Romanesimo e Germanesimo nel processo
civile” dove osserva che le caratteristiche
salienti del processo germanico, tra queste il principio di
preclusione, sono decadute. Non bisogna dimenticare che Chiovenda
scrive all’inizio del Novecento, e la strada da percorrere
per la valorizzazione del principio di preclusione
attraverserà tutto il secolo. Secondo l’insigne
Maestro l’ordinamento giuridico regola l’ordine legale delle attività
processuali attraverso la figura della preclusione. Al fine di
assicurare precisione e rapidità allo svolgimento del procedimento e degli
atti giudiziari, la legge processuale pone dei limiti
all’esercizio di determinate facoltà processuali,
con la conseguenza che, al di là da quei limiti, queste
facoltà non si possono più esercitare. Chiovenda
determina con nettezza la figura della preclusione nello scritto
“Cosa giudicata e competenza”.
L’autore parte dalla già ricordata poena
preclusi, però prescindendo dalla idea di pena.
Chiovenda raccoglie sotto la descrizione di questa figura casi numerosi
e diversi, sia per la facoltà processuale a cui ciascuno si
riferisce, sia per gli effetti che può avere il precluso
esercizio di questa facoltà. Tutti hanno in comune
l’elemento essenziale della preclusione: la perdita o la
consumazione o l’estinzione di una facoltà
processuale per il solo fatto che si sono raggiunti i limiti segnati
dalla legge al suo esercizio.
La dottrina chiovendiana intende la
preclusione quale la perdita, o estinzione, o consumazione
d’una facoltà processuale che si stabilisce per il
fatto:
a)
o di non aver osservato l’ordine assegnato dalla
legge al suo esercizio, come i termini perentori o la successione
legale delle attività e delle eccezioni;
b)
o di non aver compiuto un’attività
incompatibile coll’esercizio della facoltà, come
la proposizione di un’eccezione incompatibile con
un’altra, o il compimento di un atto incompatibile con
l’intenzione d’impugnare una sentenza;
c)
o di avere già una volta validamente esercitato
la facoltà (consumazione propriamente detta).
Le osservazioni sulle preclusioni permettono
di semplificare e differenziare i diversi atti del procedimento.
[3] CAPONI, “La
rimessione” cit., pagina 23; DE SANTIS, “La rimessione in termini nel processo
civile”, Torino, 1997; DE SANTIS, “Decadenze del convenuto e rimessione in
termini” in Rivista di
diritto processuale, 1995, pagine 507 e seguenti; GASPERINI,
“Profili costituzionali e
procedimentali della rimessione in termini di cui
all’art.184bis c.p.c.” in Giurisprudenza
di merito 1996; pagine 615 e seguenti; GASPERINI, “Postille in tema di rimessione in termini: la
riforma dell’art.184bis c.p.c. e le nuove
preclusioni” in Giurisprudenza
di merito 1996, pagine 176 e seguenti; BALBI, “Omessa notificazione del decreto ingiuntivo,
rimessione in termini e uso improprio della tutela
restitutoria” in
Rivista di diritto processuale,
1998, pagine 284 e seguenti; CAPONI, “Rinuncia
del difensore al mandato e rimessione in termini della parte”
in Foro It., 1998 pagine
2519 e seguenti; CAPONI, “La causa
non imputabile alla parte nella disciplina della rimessione in termini
nel processo civile” in Foro
It., pagine 2658 e seguenti; BALBI, “La
decadenza nel processo di cognizione” Milano,
1983; POLI, “Sulla
sanabilità della inosservanza di forme prescritte a pena di
preclusione e decadenza” in Rivista
di diritto processuale 1996, pagine 448 e seguenti .
[4] BALBI, “La
decadenza” cit., pagina 477. Questo autore osserva che la giustificazione
sistematica di tale regola generale si trova attraverso
l’art.157 c.p.c. secondo comma, che disciplina la decadenza
dal potere di contestare vizi di forma del procedimento nel termine
preclusivo della prima istanza o difesa successiva all’atto o
alla notizia di esso.
[5] Un primo ordine di decadenze
è costituito dalle fattispecie per le quali non vengono
previsti dall’ordinamento rimedi restitutori. Queste si
realizzano quando la parte omette di compiere un atto di impulso nel
processo o non contesti tempestivamente la regolarità
formale di un atto processuale. In questi casi l’effetto
della decadenza diviene stabile, a condizione che la parte onerata fosse stata in grado di
sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che
l’atto avrebbe dovuto essere compiuto entro il termine
previsto, e che il mancato compimento avrebbe avuto quale conseguenza
la sanzione della decadenza (BALBI, “La
decadenza” cit., DE SANTIS, “La rimessione” cit., pagina
184.
Un
secondo gruppo di decadenze comprende gli atti processuali il cui
mancato compimento nel tempo previsto comporti una compressione del
diritto di “essere ascoltati in giudizio”, in tal
caso l’ordinamento, al verificarsi di determinate circostanze
(giusti motivi, gravi motivi, comportamento non imputabile, forza
maggiore, caso fortuito), “appresta il rimedio della
restituzione in termini” (DE SANTIS, “La
rimessione” cit.).
[6] Non era stata presa in
considerazione “l’ipotesi che il convenuto, come
conseguenza della nullità della citazione o della
notificazione, sia venuto
a conoscenza del processo ma in tempo per costituirsi soltanto alla
prima udienza, e per causa a lui non imputabile, abbia potuto
costituirsi unicamente in tale udienza, incorrendo così
nelle decadenze previste dall’art.167 c.p.c. (ATTARDI,
“Le nuove disposizioni sul processo
civile” Padova, 1991, pagina 84; PROTO PISANI,
“La nuova disciplina del processo
civile” Napoli, 1991, pagina 167; CAPPONI,
“Il processo civile dopo le
riforme” Torino, 1992; RAMPAZZI, “Le riforme del processo civile” (a
cura di CHIARLONI), Bologna, 1992, pagine 223 e seguenti; DE SANTIS,
“Decadenza del convenuto e
rimessione in termini” in Rivista di diritto
processuale, 1995, pagine 507 e successive; GASPERINI, “Profili costituzionali e procedimentali della
rimessione in termini di cui all’art.184bis” in
Giurisprudenza di merito, 1995, pagine 615 e seguenti; DE SANTIS,
“La rimessione in termini”
cit, pagina 176.
[7] L’articolo 6 del
decreto ha introdotto una previsione di carattere generale che, se
interpretata estensivamente,
potrebbe “incidere in senso modificativo” sulla
configurazione del sistema processuale civile, fondato sul principio
della improrogabilità dei termini perentori, come stabilisce
l’art.153 c.p.c. Il nuovo 184 bis
c.p.c. prevede genericamente la possibilità della sanatoria
di decadenze maturate, e rischia di essere inteso quale referente
positivo dell’esistenza di un principio generale di
rimessione in termini GASPERINI, “Postille”
cit., pagina 178. I timori espressi dalla dottrina sono
risultati infondati, perché la giurisprudenza è
stata rigorosa nel concedere la rimessione in termini. La Cass.11
luglio 2000 n.9178 (in Rep. Giur. It., 2000,
voce «Cassazione civile», n.260)
ha stabilito che l'art.184 bis c.p.c. (introdotto dall'art.19 l. 26
novembre 1990 n. 353 e modificato, nel 1 comma, dall'art.6 d.l. 18
ottobre 1995 n. 432, convertito nella l. 20 dicembre 1995, n. 534)
consente, nella sua attuale formulazione, alla parte che sia incorsa in
decadenze per causa ad essa non imputabile, di chiedere al giudice
istruttore di essere rimessa in termini; la norma stabilisce, poi, che
il giudice provvede, ai sensi del 2 e 3 comma dell'art.294 c.p.c., alla
rimessione in termini della parte quando, previa delibazione della
verosimiglianza dei «fatti allegati», abbia
ritenuto aver quella, ammessa alla prova, fatto acquisire l'impedimento
dedotto; l'art. 184 bis c.p.c., per la sua collocazione nel libro II,
titolo I, capo II, sezione II sotto la rubrica «della
trattazione della causa», riguarda le sole ipotesi in cui le
parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate
attività difensive nel corso della trattazione della causa
ed in questo solo ambito rende operante la rimessione in termine e la
sua disciplina; questa, pertanto, non è invocabile per le
«situazioni esterne» allo svolgimento del giudizio,
per queste vige tuttora la regola della improrogabilità dei
termini perentori disposta dall'art.153 c.p.c.. Si veda anche la
Cass.27 agosto 1999 n.8999 (in Rep. Giur.
It., 1999, voce «Termini process. civ»,
n.17) la quale asserisce che l'art.184bis
c.p.c., nella sua formulazione attuale, consente alla parte che
dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non
imputabile, di chiedere al giudice di essere rimessa in termini; la
norma, peraltro, riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite
siano decadute dal potere di compiere determinate attività
difensive nell'ambito della causa in trattazione, mentre non
è invocabile per le situazioni esterne allo svolgimento del
giudizio, per le quali vige, tuttora, la regola della
improrogabilità dei termini perentori di cui all'art.153
c.p.c. In tema di rimessione in termini, la nuova formulazione
dell'art.184 bis c.p.c. è finalizzata alla risoluzione del
dubbio interpretativo (sorto in relazione al testo precedente) circa
l'applicabilità dell'istituto predetto a tutte le decadenze
verificatesi in relazione alle attività che le parti debbono
compiere entro la prima udienza di trattazione, ovvero a quella fissata
a norma dell'art.184, comprese quelle del convenuto che, per causa a
lui non imputabile, sia comparso in tale udienza senza essersi
regolarmente costituto, formulando le sue istanze a norma
dell'art.167c.p.c., così che la relativa voluntas
legis va intesa senz'altro nel senso di riferire la norma
alle sole decadenze dai poteri processuali della parte interni al
giudizio di primo grado.
[8] La Cass.23 ottobre 1998 n.10537
(in Rep. Giur. It., 1998, voce
«Termini process. civ.», n.20) ha affermato che in
tema di rimessione in termini, la nuova formulazione dell'art.184 bis c.p.c. è finalizzata alla
risoluzione del dubbio interpretativo (sorto in relazione al testo
precedente) circa l'applicabilità dell'istituto predetto a
tutte le decadenze verificatesi in relazione alle attività
che le parti debbono compiere entro la prima udienza di trattazione,
ovvero a quella fissata a norma dell'art. 184, ivi comprese quelle del
convenuto che, per causa a lui non imputabile, sia comparso in tale
udienza senza essersi regolarmente costituto, formulando le sue istanze
a norma dell'art.167 c.p.c., così che la relativa voluntas legis va intesa senz'altro nel
senso di riferire la norma alle sole decadenze dai poteri processuali
della parte interni al giudizio di primo grado (e, in forza del
richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., anche di quello di appello), ma
non anche alle decadenze relative ai poteri processuali esterni a tali
giudizi, quali quelle derivanti dal decorso dei termini per la
proposizione dell'azione o dell'impugnazione.
[9] GASPERINI, “Postille” cit., pagina 177.
Questa autrice rileva come la Corte Costituzionale sia sensibile in
materia di decadenze, e ricorda come il giudice delle leggi (attraverso
la sentenza 23 giugno 1994 n.253 in Foro It.
1994, I, 2005) abbia svolto considerazioni di validità
generale, sottolineando l’esigenza della
“equivalenza nell’attribuzione dei mezzi
processuali esperibili dalle parti, le quali si trovano, nei confronti
dell’ordinamento processuale, in posizione simmetricamente
equivalente”.
[10] De iure condendo, il d.d.l. approvato
dal consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2001 prevede come non
necessario, e rimette alla richiesta di parte, il differimento della
trattazione ad un’udienza successiva alla prima; e prevede
espressamente che l’ammissione delle prove vada effettuata di norma
all’udienza di trattazione (http://www.giustizia.it/dis_legge/mod-cpc.htm).
Su questo punto la relazione illustrativa del disegno di legge osserva:
“l’udienza di prima comparizione (articolo 180),
(…) non costituisce più la prima di una
predeterminata e rigida serie di udienze di trattazione e di ammissione
delle prove, ma soltanto la prima (e potenzialmente, anche l'ultima) di
una serie duttilmente adeguata alle esigenze concrete della lite;
l’udienza per l'ammissione dei mezzi di prova (articolo 184)
(…) viene adeguata alla nuova duttilità della
fase introduttiva del processo, eliminando una preclusione che -
assente nella legge - è affermata da taluna giurisprudenza
di merito, con conseguente irrigidimento del sistema”. Va
immediatamente rilevato che la preclusione cui si riferisce la
relazione illustrativa del d.d.l. non è “affermata
da taluna giurisprudenza di merito”, ma dalla giurisprudenza
di legittimità, con la Cass., 24 maggio 2000, n. 6808, in Giust. Civ., 2000, 2233. La dottrina
è stata
subito critica nei confronti di questa interpretazione del Supremo
Collegio [Cfr. da ultimo SANTANGELI, “L’udienza
di prima comparizione in
una interpretazione della Suprema Corte
(considerazioni sul “precedente
giudiziario”), in Riv.
Dir. Proc., 2001, 559].
[11] Le preclusioni di merito a carico
del convenuto non sono più concentrate nella fase
introduttiva nella comparsa di risposta e nella prima udienza di
trattazione, ma sono dilazionate in una serie di momenti successivi che
va in un lasso temporale che va dalla costituzione ai sensi
dell’art.166 c.p.c. alla scadenza dei termini che il giudice
può fissare ai sensi dell’art.183 comma 5. Per
completare questo quadro l’art.184bis,
nella sua versione riformata, prevede
la possibilità che ciascuna parte chieda la rimessione in
termini qualora dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad
essa non imputabile (GASPERINI, “Postille”
cit., pagina 177; DE SANTIS, “La
rimessione” cit., pagina 178; CAPONI, “La rimessione” cit., pagine
322 e seguenti).
[12] Il sistema di preclusioni del
processo ordinario di cognizione è strutturato in modo che
il convenuto possa essere dichiarato contumace ancora prima che
maturino a suo carico le preclusioni relative alla proposizione delle
eccezioni in senso stretto: qualora il giudice, riscontrando
l’irregolarità della notificazione della citazione
introduttiva, non ritenga di dover ordinarne la rinnovazione ai sensi
dell’art.291 c.p.c. In questo caso
accade che il convenuto è dichiarato contumace
all’udienza di prima comparizione, mentre il termine di
preclusione per la proposizione delle eccezioni proprie
maturerà successivamente [molto spesso, però
accade che il convenuto si costituisca all’udienza di prima
comparizione, depositando una comparsa. In questo caso è
decaduto semplicemente dalla possibilità di proporre domande
riconvenzionali e dalla possibilità di chiamare un terzo in
causa, ma non dalla possibilità di formulare le proprie
eccezioni entro il termine fissato dal giudice ai sensi
dell’art.180 c.p.c. È interessante notare che,
qualora il convenuto, decida di non formulare né domande
riconvenzionali, né di chiamare terzi in causa, ma di
apprestare la sua strategia processuale esclusivamente articolando una
difesa fondata su eccezioni per ottenere il rigetto della domanda, in
questo caso, allora, può lasciarsi dichiarare contumace, per
poi costituirsi in cancelleria nel lasso di tempo intercorrente tra
l’udienza di prima comparizione e la scadenza dei termini di
cui all’art.180 c.p.c. comma 2 (GASPERINI, “Postille” cit.,pagine 184 e
seguenti)].
[13]
In giurisprudenza la Cass.25 maggio 1998 n. 5197 (in Rep.
Giur. It., 1998, voce «Cassazione
civile», n.223) stabilisce che la disciplina della rimessione
in termini concerne solo la fase istruttoria del procedimento e non la
proposizione delle impugnazioni; né può ritenersi
consentita l'interpretazione analogica della suddetta norma stante il
suo carattere palesemente eccezionale (fattispecie concernente la
notificazione fuori termine del controricorso per cassazione), mentre
la Cass. 15 ottobre 1997 n.10094 (in Rep.
Giur. It., 1998, voce «Sanzioni amministrative e
depenalizzazioni», n.160) asserisce che la rimessione in
termini prevista dall'art.184bis
c.p.c. non può avere ad oggetto situazioni esterne allo
svolgimento del giudizio, per le quali vige, tuttora, la regola della
improrogabilità dei termini perentori di cui all'art.153
c.p.c., va confermato, sulla base di tale argomentazione, il
dispositivo - pronunciato sulla base di diversa, non corretta
motivazione - di inammissibilità dell'istanza di rimessione
nel termine per proporre opposizione ad ordinanza –
ingiunzione emessa ai sensi della l. 24 novembre 1981 n. 689.
La giurisprudenza di merito ha stabilito che
è esclusa la rimessione in termini nell'ipotesi di decadenza
dal termine di opposizione contro la sentenza dichiarativa di
fallimento (Tribunale di Pistoia 31 luglio 1998, in Foro
It., 1999, I, 2395), è pure esclusa la rimessione
in termini nell'ipotesi in cui il difensore che ha rinunciato al
mandato comunichi tardivamente alla parte l'ordinanza con la quale il
giudice istruttore ha assegnato il termine perentorio per il deposito
di memorie ai sensi dell'art.183, 5º comma, c.p.c. (Tribunale
di Trani 15 giugno 1998, in Foro It., 1999,
I, 696).
Particolare attenzione merita il caso del
decreto ingiuntivo. Il giudice di pace di Trento (2 luglio 1998) ha
affermato che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta
oltre il termine di quaranta giorni è inapplicabile
l'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 184 bis c.p.c.,
invece previsto solo per le decadenze verificatesi nella fase
istruttoria; il ritardo dell'ufficiale giudiziario nell'eseguire una
notifica è a carico del notificante, mentre la Pretura di
Torino (17 marzo 1997, pubblicata sulla Rivista di diritto
processuale,1998 con nota di BALBI, “Omessa
notificazione del decreto ingiuntivo, rimessione in termini e uso
improprio della tutela restitutoria”) afferma che
il creditore ingiungente che non ha potuto osservare per causa a lui
non imputabile il termine per la notificazione del decreto ingiuntivo
di cui all'art.644 c.p.c. può chiedere al giudice che ha
emanato il decreto la rimessione in termini ex art.184 bis
c.p.c. (nella specie, l'istanza di rimessione in termini è
stata accolta perché il creditore ingiungente non aveva
potuto notificare il decreto ingiuntivo presso la sede del debitore,
indicata nelle fatture, in quanto quest'ultimo risultava dalla relata
di notifica a mezzo posta, aver «lasciato la
residenza»).
[14] BALBI, “Omessa
notificazione” cit., pagina 290
[15] attraverso il rinvio
dell’art.311 c.p.c. (MONTANARI, in CONSOLO –
TOMMASEO “Commentario alla legge sul
giudice di pace” Padova, 1994, pagina 213).
[16]BALENA, “La
riforma del processo civile di cognizione” Napoli,
1994
[17] in virtù del rinvio al
processo civile ai sensi dell’art.1 d. lgs. 31 dicembre 1992
n.546 (DE SANTIS, “Rimessione”
cit., pagina 398).
[18] PELLEGRINO, “Fallimento e nuovo processo civile” Padova,
1994, pagina 202; FABIANI – PANZANI, “La
riforma del processo civile e le nuove procedure concorsuali”,
Padova, 1994, pagina 84; SALETTI, “La
fase introduttiva dei procedimenti di modificazione dello stato passivo
fallimentare” in Rivista di diritto processuale,
1997, pagine 385 e seguenti.
[19] PUGLIATTI, “Autoresponsabilità” in
Enciclopedia del Diritto, Milano, 1959, Vol. IV, pagine 453 e seguenti;
CAPONI, “La rimessione” cit.,
pagine 49 e seguenti; DE SANTIS, “La
rimessione” cit., pagine 46 e seguenti; CAPONI,
“La causa non imputabile alla parte
nella disciplina della rimessione in termini del processo
civile” in Foro It.,
1998, I, 2658 e seguenti.
[20] CAPONI, “La
causa non imputabile” cit.,
2264
[21] Nelle ipotesi in cui il soggetto
può scaricare da sé le conseguenze
pregiudizievoli, derivate dal suo agire o dalla sua inerzia,
dimostrando di aver agito diligentemente, oppure che è
accaduto un impedimento inevitabile, seppure il nostro soggetto abbia
tenuto un comportamento diligente, il fondamento
dell’autoresponsabilità è la colpa.
Nelle ipotesi in cui quest’analisi non è
possibile, il fondamento dell’autoresponsabilità
è oggettivo, e le conseguenze pregiudizievoli vengono
imputate alla sfera giuridica del soggetto indipendentemente dalla
sussistenza di un suo comportamento colposo (CAPONI, “La causa non imputabile” cit.
[22] Il tema degli impedimenti
all’esercizio dei poteri processuali è un aspetto
del problema degli ostacoli allo svolgimento
dell’attività facoltativa del soggetto. La
questione della rilevanza degli impedimenti sulla durata o sul decorso
del termine perentorio, o della fase processuale è la
questione del fondamento dell’autoresponsabilità della parte per la
decadenza dei poteri processuali.
Vi sono delle ipotesi in cui la norma processuale non
prevede alcuno strumento per attribuire rilevanza agli impedimenti
sulla durata o sul decorso del termine, o della fase; di conseguenza l’eventuale
conseguenza dell’estinzione del potere processuale per
decadenza viene imputata alla parte a titolo di
autoresponsabilità oggettiva. Questo perché la
legge non concede alla parte nessuna possibilità di
neutralizzare le conseguenze pregiudizievoli
dell’impedimento. In questo caso l’eventuale
decadenza dal potere di una parte le viene imputata sia che
l’impedimento sia dovuto a colpa della parte, sia che la
parte sia incolpevole. Dove, invece, l’ordinamento concede la
possibilità di neutralizzare le conseguenze pregiudizievoli
dell’impedimento, l’autoresponsabilità
ha fondamento colposo (CAPONI, La causa non
imputabile” cit., 2664).
[23] CAPONI, “La
causa non imputabile” cit.
[24] Il comportamento del difensore
è altrettanto importante nel giudizio di
responsabilità professionale verso la parte. Ci si domanda se le norme che integrano il
parametro del giudizio di responsabilità professionale del
difensore valgano anche nel giudizio di autoresponsabilità
della parte ai fini della rimessione in termini. Se si desse risposta
positiva vi sarebbe la conseguenza che pur in presenza di colpa lieve
del difensore nella soluzione di problemi tecnici di particolare
difficoltà non verrebbe esclusa la concessione della
rimessione in termini; questo in conseguenza dell’art.2236
c.c. (il quale stabilisce che “se la prestazione implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il
prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di
dolo o colpa grave”). Il
principio dell’autoresponsabilità non permette di estendere
analogicamente alla vicenda della rimessione in termini
l’art.2236 c.c., ma deve essere esaminato caso per caso.
Su questo punto la giurisprudenza di merito
ha stabilito che è esclusa la rimessione in termini
nell'ipotesi in cui il difensore che ha rinunciato al mandato comunichi
tardivamente alla parte l'ordinanza con la quale il giudice istruttore
ha assegnato il termine perentorio per il deposito di memorie ai sensi
dell'art. 183, 5º comma, c.p.c. (Tribunale di Trani, 15 giugno
1998, in Foro It., 1999, I, 696).
[25] Se il comportamento attivo della
parte costituisce un’iniziativa per la tutela del proprio
interesse, l’inattività possiede una carica di
ambiguità: questa può dipendere sia dalla scelta
della parte di rinunciare al compimento dell’atto
processuale, sia dall’intervento di
un fatto non imputabile che impedisca alla parte di
esercitare il suo potere processuale (CAPONI, “La
rimessione” cit.,
pagine 337; POLI, “Sulla
sanabilità” cit., pagine 447).
[26] quali “causa non
imputabile” (artt.184bis e
294 c.p.c.), “caso fortuito o forza maggiore”
(artt.650 e 668 c.p.c.), “giustificato motivo”
(artt232 e 239 c.p.c.), “gravi motivi” (Art.420
primo comma c.p.c.), “gravi ragioni” (art.111
disp.att.c.p.c.), “assenza di colpa” (art.16 della
Convenzione relativa alla notifica all’estero di atti
giudiziari in materia civile e commerciale, adottata all’Aja
il 15 novembre 1965, e ratificata in Italia con la legge 6 febbraio
1961 n.42), mentre l’art.1 del decreto luogotenenziale del 9
aprile 1948 n.437 si riferisce ad “eventi di carattere
eccezionale” (CAPONI, “La
rimessione” cit., pagina 160).
[27] Alcuni autori identificano le due
nozioni: COTTINO, “L’impossibilità
sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del
debitore”, Milano, 1955 pagina 218; CANDIAN,
“Caso fortuito e forza maggiore
(diritto civile)” in Novissimo Digesto Italiano,
Torino, 1957, Vol. II, pagine 988 e seguenti; REALMONTE, “Caso fortuito e forza maggiore” in
Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile, 1988, Vol. II,
pagina 255. In senso contrario, invece MENGONI, “La responsabilità
contrattuale” in Jus,
1986, pagine 87 e seguenti; ID., “La
responsabilità contrattuale” in
Enciclopedia del Diritto, Milano, Vol. XXXIX , Milano, 1988 pagine 1072
e seguenti.
[28] ANDRIOLI, “Commento al codice di procedura civile” Napoli,
1964, Vol. IV, pagina 90; GIANNOZZI, “La
contumacia nel processo civile” Milano, pagina 225.
[29] CAVALLARI, “Caso fortuito e ammissibilità
dell’opposizione dopo la convalida” in Giur. It., 1963 371 e seguenti. Questa
posizione dottrinaria ha
ricevuto l’avallo della Corte costituzionale. Essa
è stata investita della questione di
costituzionalità dalla Pretura di Viareggio con
l’ordinanza 18 luglio 1977 (in Foro
It., 1978, I, 543), in riferimento agli artt.3 e 24 della
Costituzione, dell’art.668 c.p.c. primo comma
nella parte in cui esso limita
l’ammissibilità dell’opposizione dopo la
convalida alle sole ipotesi in cui l’intimato non abbia avuto
tempestiva conoscenza della notificazione, o non sia potuto comparire
per caso fortuito o forza maggiore, e non l’estende a tutte
le ipotesi in cui la mancata conoscenza della notificazione o la
mancata comparizione dell’intimato sia dipesa da causa a lui
non imputabile, come invece previsto dall’art.294 c.p.c., per
il contumace. La Corte ha dichiarato infondata la questione (sentenza
22 dicembre 1980 n.185, in Foro It.,
1981, I, 951) perché “le norme del procedimento
ordinario non sono le sole che assicurino la tutela giurisdizionale,
onde, in presenza di un procedimento speciale come la convalida di
sfratto, predisposto dal legislatore per determinate
finalità, fra le quali quella di
definire il giudizio evitando che, attraverso un abuso del
diritto di difesa, il conduttore possa protrarre anche per lungo tempo il godimento
del bene locato, al legislatore è consentito di
differenziare i modi della tutela giurisdizionale onde adeguarli al
conseguimento delle menzionate finalità. Di conseguenza
è conforme a criteri di razionalità
l’avere previsto condizioni particolari per
l’ammissibilità dell’opposizione tardiva
e anche se il raffronto tra le condizioni stesse con quelle previste
dall’art.294 c.p.c. ha condotto la dottrina e la
giurisprudenza a conclusioni non sempre concordanti quanto alla
relativa estensione ed incisività, è evidente che un maggior
rigore della regolamentazione dell’opposizione tardiva
dovrebbe in ogni caso ritenersi giustificato appunto in vista della
descritta peculiarità della situazione cui il detto istituto
si riferisce.”
La
Corte costituzionale ha giustificato il carattere di maggior rigore
della regolamentazione dell’opposizione tardiva rispetto alla
disciplina della rimessione in termini tardiva del contumace, adottando
in questo modo la nozione secondo la quale il caso fortuito o la forza
maggiore rinviano ad una classe di eventi più ristretta di
quella a cui fa riferimento la nozione di causa non imputabile (CAPONI,
“La rimessione in termini”
cit., pagine 168 e seguenti).
[30]
DE SANTIS, “La
rimessione” cit., pagina 142
[31] GIORGIANNI, “L’inadempimento” Milano,
1975, pagina 241. Questo autore si riferisce al concetto civilistico
adempimento, cioè alla diligenza richiesta al debitore
nell’adempimento dell’obbligazione (art.1176 c.c.).
[32] Autorevole dottrina considera gli
impedimenti fattuali quali quelli che impediscono il prodursi della
componente di fatto dell’effetto giuridico, impediscono
quindi l’esercizio del potere processuale. La categoria degli
impedimenti giuridici (per esempio la prescrizione) non hanno
consistenza teorica: gli impedimenti o sono fattuali, oppure non sono
impedimenti (CAPONI, “Gli
impedimenti nell’esercizio dei diritti nella disciplina della
prescrizione” in Rivista di diritto civile, 1996,
pagine 721 e seguenti).
Analogamente
rimangono fuori dal discorso sulla rimessione in termini i difetti dei
requisiti soggettivi extraformali relativi alle parti, quali i difetti
della capacità di essere parte, della capacità
processuale, della rappresentanza processuale volontaria. Tutti questi
difetti, però, possono avere un rilievo indiretto: per
esempio: la morte, la perdita della capacità di stare in
giudizio della parte o del rappresentante legale della parte, la
cessazione della rappresentanza legale; la morte la radiazione
dall’albo professionale, o la sospensione
dall’esercizio della professione di procuratore legale non
sono impedimenti di fatto allo svolgimento
dell’attività processuale, ma sono eventi
interruttivi. Il difetto
della conoscenza di questi eventi da parte
dei soggetti legittimati a proseguire o a riassumere il
processo interrotto un impedimento di fatto all’esercizio di
questi ultimi poteri (CAPONI, “La
causa non imputabile” cit., 2666).
[33] Il difetto di conoscenza del
potere processuale alla base della decadenza può derivare
non solo dall’ignoranza del fatto legittimante, ma anche
dall’ignoranza o dall’errore sulla norma che lo
qualifica. Questa materia è sensibile ai riflessi dei
principi ricavabili dalla sentenza 23 marzo 1988 n.364 della Corte
costituzionale (in Foro It., 1988,
I, 1385). Questa sentenza ha mitigato il canone ignorantia
legis non excusat sulla base del carattere personale della
responsabilità penale (ai sensi dell’art.27 della
Costituzione), ma la decadenza da un potere processuale per ignoranza o
per errore inevitabile sulla norma lede il contraddittorio e ferisce un
altro principio costituzionale, quello della difesa. La garanzia
costituzionale della effettività del contraddittorio
richiede di rimediare alle ipotesi in cui la decadenza sia dovuta ad un
impedimento non imputabile, cioè non evitabile con un
comportamento diligente della parte (CAPONI, “La
rimessione in termini cit., pagina 292; GASPERINI,
“Postille” cit.,
pagina 180; DE SANTIS, “La
rimessione in termini” cit., pagine 155 e seguenti
PAGANO, “Effetti delle sentenze di
incostituzionalità delle norme processuali: nuovi
profili” in Foro It.,
1983, I, 1318; BALBI, “La
decadenza” cit., pagine 217 e seguenti. Questo
autore distingue le decadenze a seconda che pregiudichino o meno il
contraddittorio). In giurisprudenza si veda Cass. 23 febbraio 1992
n.2317 (in Il corriere giuridico, 1992, II, pagina 123 con nota di
TOMMASEO, “Errore scusabile e
rimessione in termini: il caso dell’impugnativa nel processo
di divorzio”).
[34] La Cass.22 marzo 1995 n.3269 (in Rep. Giur. It., 1995, voce
«Procedimento civile», n.207) ha stabilito che il
potere del giudice di revoca delle ordinanze, anche se
discrezionalmente esercitabile, trova comunque ostacolo nel divieto di
riaprire termini già esauriti, né può
essere esercitato al fine di cancellare preclusioni già
verificatesi; deve, pertanto, ritenersi vietata la revoca
dell'ordinanza di rimessione della causa per la discussione disposta al
fine di permettere al contumace di costituirsi; né in ogni
caso può essere consentita la costituzione tardiva del
medesimo all'udienza di discussione, per l'inderogabile esigenza di
evitare l'indefinito protrarsi delle liti e di coordinare
l'attività difensiva delle parti con l'esercizio della
funzione decisoria.
[35] CAPONI, “La
causa non imputabile” cit., 2667.
[36] DE SANTIS, “La rimessione” cit., pagina
206; CAPONI, “La
rimessione” cit., pagine 343 e seguenti.
[37] La giurisprudenza di merito ha
deciso che è da concedere la rimessione in termini al
convenuto contumace costituitosi in giudizio dopo l'intervento della
sentenza della corte costituzionale n. 346 del 1998, dichiarativa
dell'incostituzionalità delle modalità con cui si
era perfezionata la notificazione a mezzo posta dell'atto introduttivo
del giudizio (Tribunale di Torino, 11 febbraio 1999, in Foro
It., 2000, I, 173).
[38] La giurisprudenza di merito
(Tribunale di Bari 17 giugno 1997 in Foro It.,
I, 2030) ha stabilito che non può disporsi la rimessione in
termini ex art.184bis c.p.c., per
mancanza del nesso causale fra il fatto non imputabile alla parte e la
decadenza avverata, allorché, al momento dell'iscrizione
della causa a ruolo, si è verificato un errore materiale
della cancelleria consistito nell'aver riportato il nome della parte
attrice nella rubrica alfabetica generale (c.d. pandetta) sotto la
lettera corrispondente al nome di battesimo e non, come dovuto, sotto
la lettera corrispondente al cognome, e il convenuto lamenti di non
aver potuto, a causa di quell'errore, costituirsi nei termini e
spiegare rituale domanda riconvenzionale.
[39] GASPERINI, “Postille” cit., pagina 181.
[40] Si ritiene che questo termine
coincida con quello concesso ai sensi dell’art.180 c.p.c.
ultimo comma (GASPERINI, “”Postille”
cit.). L’autrice sostiene che la disciplina in
materia è speculare a quella dettata dall’art.164
comma 5 c.p.c. per l’ipotesi di citazione nulla per
l’omissione o assoluta incertezza dell’oggetto o
del titolo della domanda.
Analogamente da un lato il vizio della domanda riconvenzionale con
oggetto o titolo mancante o assolutamente incerto è
ricondotto alla categoria della nullità (la
nullità riguarda, più propriamente, la comparsa
di risposta che contiene la domanda riconvenzionale, per questa si
dovrebbe parlare di inammissibilità), dall’altro
il giudice dispone del potere di rilievo officioso della
nullità con contestuale potere – dovere di
fissazione al convenuto di un termine perentorio per
l’integrazione della domanda riconvenzionale (si veda anche
su questo argomento DE SANTIS, “La
rimessione” cit., pagine 186 e seguenti).
[41] L’unica conseguenza
pregiudizievole che potrebbe derivare dalla formulazione generica della
domanda riconvenzionale sarà l’eventuale salvezza
delle decadenze maturate e dei diritti quesiti anteriormente
all’integrazione. Per quanto riguarda il problema relativo
allo spostamento della competenza ai sensi dell’art.36
c.p.c., questo si pone soltanto dopo che la domanda sia stata
integrata, quando se ne conosceranno tutti gli elementi indentificativi
(GASPARINI, “Postille”
cit., pagina 181).
[42] GASPERINI, “Postille” cit., pagine 181 e
seguenti; DE SANTIS, “La
rimessione” cit., pagine 203 e seguenti.
[43] Al fine di svolgere compiutamente
la domanda riconvenzionale, il convenuto potrebbe ottenere due
rimessioni in termini distinte e successive: una relativa alla
proposizione della domanda ed una alla sua integrazione.
[44] Tribunale di Roma 16 dicembre
1998 (in Foro It. 1998, I, 2260).
Nella specie, è stata concessa la rimessione in termini, con
riferimento alle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c., ad un
convenuto che, in un caso di costituzione tardiva dell'attore in una
causa con più convenuti, si era costituito solo alla prima
udienza, confidando nella possibilità di chiedere la
cancellazione della causa dal ruolo per mancata costituzione delle
parti nei termini prescritti, ma era stato costretto a cambiare la
propria linea difensiva a causa della costituzione tempestiva,
nell'ultimo giorno utile, di un altro convenuto.
[45] L’art.167
3°comma c.p.c. dispone che il convenuto deve rendere la
relativa dichiarazione nella comparsa di risposta e provvedere ai sensi
dell’art.269 c.p.c.. Il secondo comma dell’art.269
c.p.c. si prevede espressamente che l’onere di chiamata ha
nella comparsa di risposta il suo limite preclusivo sancito a pena di
decadenza, e che il convenuto deve contestualmente richiedere al
giudice lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la
citazione del terzo nel rispetto dell’art.163bis
c.p.c. Autorevole dottrina osserva come la circostanza che la
comminatoria della decadenza non sia prevista direttamente
dall’art.163bis c.p.c., ma
dall’art.269 c.p.c.. Questa differenza ha fatto sorgere il
dubbio che la chiamata del terzo possa essere ancora effettuata dal
convenuto costituitosi tardivamente in udienza ai sensi
dell’art.171 c.p.c. secondo comma. Questa
possibilità è però esclusa dal fatto
che al convenuto non sarebbe più possibile chiedere lo
spostamento della prima udienza ai sensi dell’art.269 c.pc.
(CARPI – TARUFFO, “Commentario
breve del codice di procedura civile”, Padova,
1996, pagina 377).
[46] Il Tribunale di Milano, 1 luglio
1997 (in Giur. It., 1998, 1156) ha
deciso che è ammissibile l'istanza di rimessione in termini
ex art.184 bis avanzata dal terzo interventore adesivo autonomo,
intervenuto nel processo prima della precisazione delle conclusioni, ma
decorsi i termini di costituzione del convenuto.
[47] DE SANTIS, “La rimessione” cit., pagina
206.
[48] In dottrina si ritiene che
l’irrazionalità della previsione risieda nel fatto
che il convenuto subisce le preclusioni più immediate dove
l’attività difensiva è più
articolata, in quanto se il convenuto vuole proporre domanda
riconvenzionale, o chiamare in causa un terzo, deve costituirsi
tempestivamente, mentre limitandosi a una difesa
“reiettiva” non ha bisogno di affettarsi. Va
osservato, inoltre, che vi sono alcune eccezioni che possono avere
quale presupposto logico la stessa formulazione della domanda
riconvenzionale [si pensi all’eccezione di compensazione, di
risoluzione, di annullamento e rescissione. Si tratta della categoria
qualificata come “eccezione riconvenzionale”
(MORTARA, “Commentario al codice di
procedura civile” Milano, 1923, pagine 180 e
successive). Si
esclude, per tali eccezioni, la lesione del diritto alla difesa del
convenuto, con riferimento all’art.184bis,
perché queste eccezioni realizzano la funzione
processuale dell’eccezione (poiché paralizzano
l’azione), con la struttura logica della domanda
riconvenzionale (in quanto tendono a ottenere un accertamento su un
punto diverso e più ampio rispetto a quello dedotto nella
domanda) (GASPERINI, “Profili
costituzionali ” cit., pagina 621)], oppure ancora
dalla chiamata del terzo (eccezione di garanzia, propria o impropria,
difetto di legittimazione passiva) trovano necessariamente la loro
preclusione al momento della costituzione del convenuto nei termini di
cui all'art.166 c.p.c. nel caso in cui questi formuli la domanda
riconvenzionale, anche generica, o dichiari la propria intenzione di
chiamare in causa un terzo. Inoltre, la fissazione di due distinte e
successive barriere preclusive per le deduzioni di merito produce la perdita di
unitarietà ed organicità del sistema difensivo
del convenuto, questo risultato è contrario allo spirito
originario della riforma, il quale intendeva proprio promuovere
l’unitarietà e l’organicità
della difesa del convenuto (GASPERINI,
“Postille” cit.,
pagina 183).
[49] In giurisprudenza Cass.11 luglio
2000 n.9178 in Rep. Giur. It., 2000,
voce «Cassazione civile», n. 260; Cass.27 agosto
1999 n.8999 cit.; Cass.23 ottobre 1998 n.10537 in Giust .Civ. 1999, I,
727; Cass. 15 ottobre 1997 n.10094 in Foro It.,
1998, I, 2659; Tribunale di Milano, 3 febbraio 1999 in Giur.
Merito, 1999, 711; Tribunale di Trani, 15 giugno 1998 in Foro It. 1999, I, 696; Tribunale di Roma,
16 dicembre 1997 in Foro It. 1998,
I, 2260; Pretura di Bari 17 giugno 1997 in Foro
It., I, 2030.
[50] Il legislatore del 1990 non ha
abrogato il primo e terzo comma dell’art.111 disp.att.c.p.c.
Autorevole dottrina (LEVONI, “Le
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile” Milano,
1992, pagina 299; DE SANTIS, “La
rimessione” cit., pagina 208) sostiene che si
è trattato di una “dimenticanza” del
legislatore. Va osservato, però, che nel vigore delle
vecchie regole tali norme stabilivano che le comparse dovevano essere
inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima
dell’udienza che il giudice istruttore avesse fissato per la
discussione davanti al collegio. L’inserzione tardiva delle
comparse poteva essere autorizzata dal Presidente del Tribunale
“per gravi ragioni”, fino a due giorni prima
dell’udienza di discussione. Nel nuovo sistema riformato le
due previsioni citate non hanno più ragione di esistere,
perché l’art.190 c.p.c. fissa il termine per il
deposito delle comparse e delle memorie (sia nelle cause nelle quali
è prevista la riserva di collegialità, sia in
quelle dove decide il giudice monocratico) che non prende
più in considerazione l’udienza di discussione
come momento in base al quale computare il termine, ma facendo
decorrere tale termine dall’udienza di precisazione delle
conclusioni.
[51] Supra, nota
11
[52] Nell’ipotesi prevista
dall’art.294 c.p.c. la norma dispone solamente che il
contumace che si costituisce possa chiedere al giudice di essere
ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse,
senza precisare se la richiesta debba essere insinuata contestualmente
alla costituzione, oppure anche successivamente (DE SANTIS, “La rimessione” cit., pagina
227).
[53] In relazione a questo punto la
dottrina tradizionale (ANDRIOLI, “Commento”
cit., Vol. II, pagina 302) limitava temporalmente la
facoltà del contumace che si costituisse tardivamente di
chiedere la rimessione in termini al momento della comparsa di
costituzione, al più tardi all’udienza di
comparizione. Nel silenzio della legge, secondo tale autorevole
dottrina, l’istanza si dovrebbe proporre con ricorso, ma, in
linea di principio, non si può escludere che la parte abbia
la facoltà di porre in essere l’atto nella forma
più idonea al raggiungimento dello scopo; questo in
virtù dell’art.121 c.p.c..
Queste
considerazioni sono state fatte proprie dagli interpreti successivi in
virtù di una massima di equità, in base alla
quale “non si potrebbe accordare al contumace, il quale
costituendosi in giudizio offre la prova che ogni impedimento anteriore
è cessato, un ulteriore
ritardo nel far valere i suoi diritti” (GIANNOZZI, “La contumacia” cit., pagina
233. Questo autore sostiene che “se il contumace si
costituisca senza domandare anche la rimessione in termini, significa
che egli accetta il processo nello stato in si trova, e lo svolgimento,
da parte sua, di ogni attività difensiva che non sia
preceduta da una espressa istanza di rimessione in termini,
varrà a precludergliene definitivamente la
proposizione”). In tal caso si consente al contumace
costituito tardivamente di poter superare, con il beneficio della
rimessione, le preclusioni già intervenute a suo carico,
ciò “in violazione del principio della speditezza
del processo e delle legittime aspettative della parte già
costituita” (LO CIGNO, “La
contumacia nel processo civile” in Giur.
It., 1986).
[54] Si tratta di un procedimento in
contraddittorio (ANDRIOLI, “Commentario”
cit., GIANNOZZI, “La
contumacia” cit.,
pagina 225; RAMPAZZI, “Le
riforme” cit., pagina 228), che si inserisce
incidentalmente nel processo principale.
[55] DE SANTIS, “La rimessione” cit., pagina
228; RAMPAZZI, “Le
riforme” cit., pagine 228 e seguenti.
[56] DE SANTIS, “La rimessione” cit. Secondo
questo autore, l’unico limite temporale all’istanza
di rimessione in termini sarebbe rappresentato dall’art.293
c.p.c, in caso di contumacia; mentre in relazione
all’esaurimento della fase istruttoria, l’istanza
deve essere proposta al giudice istruttore prima che questi dichiari la
chiusura di questa fase (conforme GASPERINI “Profili”
cit. pagina 631. L’autrice osserva che la mancanza
di un chiaro limite preclusivo per la proposizione
dell’istanza in parola può fornire alle parti
l’occasione per ricorrere proprio a quei “sleali
tatticismi difensivi” che la riforma vuole
“scoraggiare e reprimere”).
[57] CAPONI, “La
rimessione in termini” cit., pagine 380 e
seguenti. Questo autore espleta un’analisi comparatistica con
il sistema tedesco, ove si evince che in questo ordinamento la
rimessione in termini non possa essere più richiesta
trascorso un anno dalla cessazione dell’impedimento
(§234 3°comma ZPO)
[58] Il termine di
“sbarramento finale”
deve essere previsto in relazione sia alle decadenze non
imputabili da poteri interni al giudizio in corso di svolgimento
(quelli della fase istruttoria), sia alle decadenze non imputabili da
poteri esterni allo svolgimento del giudizio (come il potere di
impugnare, il potere di riassumere o di proseguire il processo
interrotto e il potere di richiedere la fissazione della nuova udienza
dopo la cessazione della
causa di sospensione) (CAPONI, “La
rimessione” cit., pagina 381).
[59]
Secondo la citata dottrina il termine di sbarramento finale deve
scadere indipendentemente da quello
per la richiesta di rimessione in termini.
[60] DE SANTIS, “La rimessione” cit., pagina
230.