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APPUNTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
di
GIANLUCA NAVONE
L’espressione
diritto internazionale privato
indica il complesso di norme giuridiche statali che disciplina i
rapporti
privatistici che presentano elementi di estraneità, ovvero
punti di contatto
(cittadinanza, luogo di svolgimento del rapporto, luogo in cui si
trovano i
beni, etc.) con ordinamenti giuridici stranieri.
Così,
ad esempio, l’applicazione delle norme
di diritto internazionale privato consente
l’individuazione del regime
giuridico applicabile ad un contratto concluso all’estero da
un cittadino
italiano con uno straniero; oppure ad un matrimonio celebrato
all’Avana tra un
cittadino italiano ed una cittadina cubana. Ciò è
possibile in quanto le norme
di diritto internazionale privato utilizzano la
tecnica della scelta
di una determinata legge, risolvendo quello che, dal punto di vista dei
soggetti
interessati al rapporto in questione, è un potenziale
concorso di leggi. E’
questo il motivo per cui si parla di norme di conflitto.
La locuzione
“diritto internazionale privato”
fu coniata nel secolo scorso dal giurista nordamericano Joseph Story
(giudice
della Corte Suprema degli Stati Uniti e professore di diritto) e
soltanto
successivamente rimbalzato in Europa, fino a divenire corrente. Si
osserva,
tuttavia, come essa sia fuorviante, per il fatto che fa pensare ad
un’entità
simmetrica rispetto al diritto internazionale pubblico -ossia la
disciplina che
studia le norme regolatrici dei rapporti tra Stati
nell’ambito della comunità
internazionale (PS. norme che si formano al di sopra e non
all’interno degli
Stati: vd. art. 10 Cost.) - mentre è un punto ben fermo che
le norme di diritto
internazionale privato sono norme interne costituenti un
settore
dell’ordinamento giuridico statale.
Le norme di diritto
internazionale privato,
pertanto, si caratterizzano rispetto alle altre
dell’ordinamento statuale non
per l’origine o la natura, quanto per l’oggetto e
la funzione:
•
l’oggetto, si è
detto, è la regolamentazione di fatti che
presentano, rispetto allo Stato, elementi di estraneità;
•
la funzione, secondo
l’orientamento oggi prevalente (VITTA;
BALLARINO) è duplice, in quanto le norme di diritto
internazionale privato
consentono (cd. concezione bilaterale): 1. di
delimitare l’ambito di
applicazione del diritto interno; 2. di richiamare, se ne ricorrono i
presupposti, le norme di diritto straniero.
La struttura
tipica della norma di diritto
internazionale privato si articola in due elementi distinti:
a) in primo luogo,
la norma descrive in maniera
astratta, cioè per categorie, i fatti
che intende disciplinare (ambito
di operatività): così. ad esempio,
l’art. 56 della legge 218/1995, individua
nelle donazioni le fattispecie che intende regolare;
b) il secondo
elemento caratteristico della
struttura della norma di diritto internazionale privato
è il criterio
di collegamento ovvero quell’aspetto del rapporto
che conferisce allo
stesso carattere di estraneità rispetto
all’ordinamento interno e che il
legislatore prende in considerazione ai fini della individuazione
dell’ordinamento straniero da richiamare (ad esempio,
cittadinanza, luogo in
cui le cose si trovano, il luogo in cui deve essere eseguita la
prestazione, la
volontà manifestata dalle parti).
a) Indicazione per
categorie.
L’analisi
del primo dei due elementi della
struttura tipica della norma di diritto internazionale privato,
ovvero
l’indicazione per categorie dei rapporti che si intendono
disciplinare con
quella norma, pone il problema che rappresenta una delle più
tradizionali
problematiche internazional-privatistiche, e cioè il
problema delle qualificazioni.
La sostanza del
problema può essere posto in
questi termini: poiché le norme di diritto
internazionale privato, nel
descrivere la fattispecie che intendono regolare, utilizzano categorie
tecnico-giuridiche (ad esempio, obbligazione, successione, diritti
reali), ci si
domanda se il significato di tali categorie debba essere interpretato
alla luce
dell’ordinamento interno, cui appartengono le norme di diritto
internazionale privato o alla stregua degli ordinamenti
stranieri cui si fa
rinvio. Così, ad esempio, nella categoria delle successioni,
che rappresenta
l’ambito di operatività dell’art. 46
della legge 218/1995, si ricomprende,
secondo il nostro ordinamento, anche il diritto della moglie ad
ottenere la
parte dei beni del coniuge defunto, mentre in altri sistemi giuridici
tale
questione potrebbe essere ricompresa nella categoria dei rapporti
patrimoniali
tra i coniugi (che, nel nostro sistema di diritto
internazionale privato,
è disciplinata da una disposizione diversa: l’art.
30 della legge 218/1995).
Il problema delle
qualificazioni è risolto in
dottrina in modo diverso:
-secondo un primo
orientamento, sicuramente
maggioritario (VITTA; MORELLI; BALLARINO), le espressioni
tecnico-giuridiche
utilizzate dalle norme di diritto internazionale privato
vanno
interpretate alla stregua della lex fori, ovvero
dell’ordinamento cui
appartengono le stesse norme di diritto internazionale privato
(trattandosi di norme italiane, deve determinarsi in base alle regole
della lex
fori il luogo dove si è verificato
l’evento da cui ha avuto origine
l’obbligazione ex delicto);
-di diverso avviso
sono coloro per i quali tali
espressioni vanno interpretate alla stregua della lex causa,
ovvero
dell’ordinamento straniero al quale la norma di diritto
internazionale
privato rinvia. Sennonché quest’ultimo
orientamento finisce per cadere in
una sorta di circolo vizioso in quanto l’individuazione
dell’ordinamento
straniero non precede l’interpretazione e
l’applicazione della norma di diritto
internazionale privato, ma ne costituisce, al contrario, il
risultato;
inoltre, si è osservato che le norme interne di diritto
internazionale
privato sono pur sempre norme interne dello Stato!
La teoria della lex
fori è oggi, anche in
giurisprudenza, prevalente.
Essa, tuttavia,
tende ad essere applicata con
alcuni correttivi.
In particolare,
secondo la teoria della doppia
qualificazione, una volta individuata alla stregua della lex
fori, la
norma di diritto internazionale privato cui fare
riferimento, le
successive interpretazioni ed applicazioni (cd. seconda
qualificazione)
andranno svolte alla luce della lex causae. La
teoria della doppia
qualificazione sembra trovare fondamento positivo
nell’art. 15 della legge
218/1995, in base al quale: “la legge straniera
è applicata secondo i
propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo ”.
b) Criterio di
collegamento.
E’ il
secondo elemento caratteristico della
norma di diritto internazionale privato. Esso
rappresenta, per dirla con
le parole di BALLARINO “la vera sostanza della norma
di diritto
internazionale privato ”. Si identifica nella
circostanza (espressa
attraverso un concetto giuridico, come la
cittadinanza, oppure un puro
fatto, come il luogo in cui la res è
situata) che conferisce al
rapporto carattere di estraneità e che il legislatore prende
in considerazione
ai fini dell’individuazione dell’ordinamento
straniero da richiamare.
In alcuni casi,
fungono da criteri di
collegamento elementi empirici o naturalistici, in altri, invece,
concetti
giuridici: si distingue allora tra criteri di fatto (ad
esempio, il luogo
in cui si è verificato l’evento da cui ha avuto
origine l’obbligazione ex
delicto; il luogo in cui la res oggetto
del rapporto è situata, cd. locus
rei sitae) e criteri giuridici (ad
esempio la cittadinanza, come
indice del rapporto che esiste tra un individuo ed uno Stato; il
domicilio).
In
un’altra prospettiva, si distingue tra criteri
costanti (che fanno riferimento a circostanze destinate a
rimanere immutate,
ad esempio il luogo in cui è collocato un bene immobile) e criteri
variabili
(che fanno riferimento a circostanze suscettibili di mutare nel tempo,
ad
esempio, la cittadinanza ed il domicilio).
Non è
infrequente che nell’ambito di una
stessa norma di diritto internazionale privato
siano indicati più
criteri di collegamento. In questi casi si parla di cumulo o
concorso di
criteri di collegamento che, a sua volta, può
essere:
a) concorso
successivo, ha luogo
quando il rapporto tra i diversi criteri di collegamento è
di sussidiarietà,
per cui soltanto quando quello indicato per primo non può
funzionare ci si
rivolge al secondo (ad es., ex art. 28 della
legge218/1995: la promessa
di matrimonio è regolata dalla legge nazionale comune ai
nubendi o, in
mancanza, dalla legge italiana);
b) concorso
alternativo, ha luogo
quando i criteri di collegamento, posti sullo stesso piano, sono
offerti a
scelta (l’art. 48, in materia di forma del testamento,
individua tre criteri
di collegamento alternativi, nell’ambito dei quali, in
omaggio al principio di
conservazione degli effetti giuridici, la scelta cadrà su
quello che richiama
la legge che consentirà di considerare l’atto di
ultima volontà valido; ergo
la scelta avverrà in funzione dei risultati pratici cui essa
conduce).
Le
fonti del diritto internazionale privato in Italia
Il sistema
italiano di diritto internazionale
privato è oggi costituito, quasi completamente,
dalle norme contenute nella
legge 31 maggio 1995, n. 218, intitolata “Riforma
del sistema
italiano del diritto internazionale privato”.
Precedentemente,
la disciplina del diritto
internazionale privato era contenuta principalmente negli
artt. 16-31 delle
disposizioni sulla legge in generale, (oggi
abrogate) premesse al codice
civile del 1942 le quali riproducevano in massima parte quelle del
codice civile
del 1865 le quali, oltre a costituire il manifesto
della nuova scuola
italiana (o manciniana) del diritto internazionale privato,
furono la
prima vera codificazione del diritto internazionale privato
che
condensava, in un numero limitato di disposizioni, la disciplina
dell’intera
materia (NB: Pasquale Stanislao Mancini, riconosciuto a livello
internazionale
come uno dei padri del diritto internazionale privato, si propose di
creare,
attraverso la codificazione italiana, un modello che potesse essere
accolto
anche per le codificazioni straniere; Mancini, del resto, fu uno dei
redattori
materiali del codice civile del 1865).
Il rinvio
(oltre-indietro).
In linea di
principio, quando la norma di diritto
internazionale privato rinvia ad un ordinamento straniero,
questo deve
intendersi richiamato nel suo complesso in virtù del
principio della globalità
o integrità del richiamo. Significativamente, a questo
proposito il giurista
tedesco Rudolf Stamler diceva che “ogni volta che si
utilizza l’articolo
di un codice, si utilizza l’intero codice”
e quindi, mutatis mutandis,
quando si utilizza un articolo di un ordinamento giuridico, si utilizza
l’intero ordinamento.
Ci si chiede,
però, se questo principio debba
valere anche in riferimento alle norme di diritto
internazionale privato
dell’ordinamento richiamato. Non si tratta di una questione
meramente teorica
(destinata ad affollare l’arena delle discussioni infeconde),
ma di una
questione di grande rilevanza pratica.
In applicazione
dell’art. 46 della legge
218/1995, ad esempio, la successione mortis causa del
cittadino boliviano
deceduto in Italia, deve essere regolata dalla legge nazionale del de
cuius anche
se i beni dall’asse ereditario si trovano in Italia;
supponiamo, però, che
l’ordinamento boliviano contenga una norma di diritto
internazionale
privato che, in materia di successione, adotti il criterio di
collegamento
del luogo di situazione della cosa.
In questo caso,
dal momento che -si è detto- i
beni dell’asse ereditario si trovano nel territorio italiano,
se non si
escludono dal richiamo le norme di diritto internazionale
privato
dell’ordinamento richiamato, si avrà
un’ipotesi di rinvio indietro o
di primo grado della lex fori; se, invece, i beni
dell’asse ereditario
fossero ex ipotesi situati in un paese terzo (come
ad. es. in Francia),
ci troveremmo di fronte ad un caso di rinvio oltre
o di secondo grado.
Il dibattito pro
e contro rinvio ha
avuto un’intensità che non ha riscontro in nessun
altro problema della
disciplina.
Un argomento
frequentemente apposto
all’accettazione del rinvio era che esso conduce ad un circulus
inestricabilis, ad una camera degli specchi
o, se si preferisce, ad
un pellegrinaggio senza fine. In realtà, questo argomento
cadeva una volta che
l’ordinamento avesse elaborato una propria norma di
concretizzazione idonea
a porre fine a questo eterno moto pendolare.
Nel sistema
vigente anteriormente al 1995 la
soluzione “anti-rinviistica” veniva accolta
dall’art. 30 delle preleggi
(oggi abrogato) che sanciva un vero e proprio divieto di rinvio.
La prospettiva
è radicalmente cambiata in
seguito alla riforma del diritto internazionale privato.
L’art. 13
della legge 218/1995:
a) ha ammesso il
rinvio indietro alla lex fori;
b) ha ammesso il
rinvio oltre solo se definitivo,
cioè se non porta ad un ulteriore rinvio da parte
dell’ordinamento rinviato.
Ciò avviene quando il diritto dello stato rinviato accetta
il rinvio.
Natura del rinvio
operato dalle norme di diritto
internazionale privato.
Non
v’è dubbio che il risultato pratico di
maggior rilievo dell’applicazione delle norme di diritto
internazionale
privato è il rinvio ad un ordinamento straniero
per la regolamentazione di
fattispecie che presentano elementi di estraneità.
Quanto alla natura
giuridica del rinvio operato
dalla norma di diritto internazionale privato la
dottrina più recente (BALLARINO)
ha elaborato la tesi detta del rinvio di produzione:
il nucleo
fondamentale di questa teoria è che il rinvio ad un
ordinamento straniero
conferisce alle norme di diritto internazionale privato il carattere di
norme
sulla produzione giuridica (di fonti sulla produzione).
Considerate
come norme sulla produzione giuridica, le norme di diritto
internazionale
privato si distinguono dalle altre norme di questo tipo per
la
caratteristica di agire in connessione con ordinamenti stranieri (e con
la
mediazione, decisiva, di un criterio di collegamento), provocando
l’inserzione
nell’ordinamento di cui fanno parte di norme identiche a
quelle che esistono
negli ordinamenti stranieri richiamati. Questa inserzione di norme
straniere è continua
(in quanto segue strettamente ogni modificazione
dell’ordinamento richiamato)
ed automatica (perché avviene senza
bisogno di ulteriori specifiche di
disposizioni).
Accertamento del
diritto straniero e
l’eventuale mancata individuazione dello stesso.
Per lungo tempo,
la nostra giurisprudenza ha
affermato che la parte che invoca l’applicazione della legge
straniera ha
l’onere di provarne l’esistenza ed il contenuto,
come se si trattasse di
fatti di causa (principio dispositivo).
Alla base di
questo atteggiamento, non stavano
argomenti teorici, ma semplici esigenze politiche (o di comodo), come
dimostra
la palese contraddizione con altre affermazioni giurisprudenziali. In
particolare, quella per cui l’errata applicazione del diritto
straniero può
costituire motivo di ricorso per Cassazione per violazione o falsa
applicazione
di norme di legge. Di fatti, se l’accertamento del diritto
straniero fosse
stata una quaestio facti, si sarebbe dovuto
coerentemente concludere per
l’incensurabilità in sede di
legittimità.
L’art.
14 della legge 218/1995 ha affermato che
anche per le norme di diritto internazionale privato
vale il principio iura
novit curia, nel senso che spetta al giudice, come dovere
d’ufficio
conoscere o procurarsi la conoscenza del diritto straniero.
Nell’adempiere
tale dovere è previsto che il giudice possa avvalersi di
esperti o di
istituzioni specializzate; se, nonostante ciò il contenuto
del diritto
straniero non può essere accertato (art. 14,
II°comma), questi potrà
applicare quello eventualmente richiamato da altri criteri di
collegamento
previsti dalle norme di diritto internazionale privato;
e se infine,
neppure questo è possibile, allora si potrà fare
riferimento alla lex fori ovvero
si applicherà il diritto italiano.
Limiti
all’applicazione del diritto straniero richiamato dalle norme
di diritto
internazionale privato
Norme di
applicazione necessaria. Un
primo limite al normale funzionamento delle norme di diritto
internazionale
privato è rappresentato dalla presenza di norme cosiddette
ad applicazione
necessaria, ossia di norme che, perseguendo scopi
particolarmente
importanti per lo Stato che le ha emanate, trovano applicazione anche
quando, in
base alle norme di diritto internazionale privato, (non il
diritto della lex
fori, ma) il diritto straniero avrebbe dovuto
essere applicato.
Un esempio
“classico” può essere utile a
chiarire i termini della questione.
L’art.
27 della L. 218/95 stabilisce che la
capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre
matrimonio sono
regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del
matrimonio.
L’art. 116, 2° co. cod. civ., tuttavia, dispone che
una serie di impedimenti
matrimoniali italiani (quali quelli previsti dall’art. 86
come la libertà di
stato) sono necessariamente applicabili quando uno straniero intende
sposarsi in
Italia (anche, quindi, se la legge nazionale dello straniero consente
la
poligamia).
Per effetto della
riforma del 1995 la categoria
delle norme ad applicazione necessaria, di origine puramente
dottrinale, ha
trovato un solido fondamento normativo. L’art. 17 della L.
218/95 dispone in
proposito: “è fatta salva la prevalenza sulle
disposizioni di diritto
internazionale privato, delle norme italiane che, in
considerazione del loro
oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il
richiamo alla
legge straniera”.
La giurisprudenza
ha qualificato come norme ad
applicazione necessaria ad es., le norme della legislazione antitrust
che
vietano certi accordi restrittivi della concorrenza; le norme che
subordinano
l’esercizio di un’attività professionale
all’iscrizione all’albo; le
norme che regolano imperativamente certi aspetti del contratto di
lavoro (es.
diritto alla tredicesima) etc.
L’ordine
pubblico. L’ordine
pubblico costituisce un limite
tradizionale all’applicazione della legge richiamata dalle
norme di diritto
internazionale privato. Esso ha lo scopo di evitare
l’inserimento nel diritto
interno di leggi straniere contrastanti con i principi
fondamentali del
nostro ordinamento.
Si è
detto che il rinvio al diritto straniero
operato dalle norme di diritto internazionale privato costituisce un
“salto
nel buio”; mentre l’ordine pubblico costituisce,
per così dire, “il
paracadute” o la “rete di sicurezza”.
La nozione di
ordine pubblico e
l’individuazione dei principi che lo costituiscono hanno
sempre rappresentato
un problema per la teoria del diritto internazionale privato. La sua
relatività
storica, unitamente all’assenza di una qualsiasi, seppure
implicita,
definizione normativa, rende la norma in esame tra le più
inquisite sotto il
profilo della determinatezza.
Con
l’avvento dell’era repubblicana, in
particolare, si è fatta progressivamente strada
l’idea che bisogna fare capo
essenzialmente alla Costituzione per trovare i valori e i principi
fondamentali
dell’ordinamento giuridico. In quest’ottica,
l’ideale di uguaglianza,
solidarietà, la stessa tutela della persona umana e
l’affermazione delle
libertà civili, politiche e religiose emergono come elementi
di fondo
caratterizzanti l’intero sistema.
A titolo di
esemplificazione casistica si può
ricordare che sono state ritenute contrarie all’ordine
pubblico internazionale
italiano:
a) lo scioglimento
del matrimonio per divorzio
(fino al 1970);
b)
l’esistenza di diritti di credito non
prescrittibili;
c) il ripudio
unilaterale della moglie;
d) il divieto del
matrimonio tra cittadini di
razza o religione diversa.
L’ordine
pubblico di cui all’art. 16 della L.
218/95 è quello che si suole tradizionalmente definire come
ordine pubblico
“internazionale” per distinguerlo
dall’ordine pubblico “interno”.
La distinzione tra l’uno e l’altro è
posta, in primo luogo, con riferimento
alla funzione:
L’ordine
pubblico internazionale ha carattere
eccezionale; esso costituisce esso costituisce una eccezione al normale
funzionamento delle norme di diritto internazionale privato.
L’ordine
pubblico interno, invece, non ha nulla
di eccezionale, costituendo (insieme al buon costume ed alle norme
imperative ex
art. 1343 cod. civ.) un limite normale alla libertà
negoziale, ovvero alla
facoltà dei privati di autoregolamentare i propri interessi.
E’
osservazione comune, inoltre, che l’ordine
pubblico internazionale ha un contenuto più ristretto
dell’ordine pubblico
interno. Si pensi a due cerchi concentrici: quello più largo
racchiude i
principi dell’ordine pubblico interno, quello dal raggio
più corto racchiude
i principi dell’ordine pubblico internazionale.
Così, ad es., la norma
italiana che fissa il limite della maggiore età (18 anni)
per l’acquisto
della capacità di agire, mentre è una norma di
ordine pubblico interno
(tant’è che non può essere derogata per
volontà privata), non esprime un
principio di ordine pubblico internazionale, il quale ostacoli
l’inserzione di
norme straniere che dispongano diversamente.
La
costituzionalità della norma straniera. Un
ulteriore limite all’applicazione della legge straniera
richiamata dalle norme
di diritto internazionale privato, può derivare dal
contrasto con norme di
rango costituzionale. A questo proposito ci si chiede: a)
se sia
consentito al giudice italiano di rilevare il contrasto tra la norma
straniera e
la Costituzione italiana; b) se sia consentito al
giudice italiano di
rilevare il contrasto tra la norma straniera ed i principi
costituzionali di
provenienza.
Quanto alla
questione sub a), il potere
del giudice italiano di non applicare norme straniere contrastanti con
la
Costituzione italiana trova fondamento normativo nella disposizione
dell’art.
16 L. 218/1995 che esclude – come già si
è detto - l’applicazione di norme
straniere i cui effetti si rivelino contrari all’ordine
pubblico.
Quest’ultimo, infatti, deve senz’altro ritenersi
comprensivo dei principi
fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale. In questo caso,
tuttavia, il
sindacato di legittimità costituzionale delle norme
straniere, invece che
accentrato (com’è per le leggi e gli atti aventi
forza di legge
dell’ordinamento italiano ex art. 134
Cost. e ss.), finisce per essere
esercitato in modo diffuso.
Più
problematica si presenta la questione sub
b), ovvero se sia consentito al giudice italiano esercitare
il controllo di
costituzionalità della norma straniera secondo i principi
costituzionali
dell’ordinamento di provenienza. Per quanto controverso, tale
possibilità è
generalmente ammessa se nell’ordinamento straniero
è previsto un controllo di
legittimità costituzionale diffuso (cioè rimesso
ai vari organi del potere
giudiziario e con effetti limitati inter partes);
invece, se il controllo
è accentrato (cioè affidato ad un giudice ad
hoc, qual è in Italia la
Corte Costituzionale), si ritiene preclusa al giudice italiano la
possibilità
di esercitare un potere non previsto nell’ordinamento
straniero richiamato
(solo che in questo caso il giudice italiano non potrà
neppure sollevare la
questione di legittimità dinanzi al giudice delle leggi
straniero in qualità
di giudice a quo) (Quadri, De Nova).
Merita osservare,
tuttavia, che non mancano voci
autorevoli (Ballarino) che negano in ogni caso la
possibilità del giudice
italiano di sindacare la legittimità costituzionale del
diritto straniero
secondo i principi costituzionali dell’ordinamento di
provenienza.
Condizione di
reciprocità. Ulteriore
limite all’applicazione del diritto straniero richiamato
dalle norme di
diritto internazionale privato è rappresentato dalla
cosiddetta condizione di
reciprocità, ovvero quel meccanismo con il quale
l’efficacia del richiamo al
diritto straniero viene subordinata alla verifica della
reciprocità e cioè del
fatto che in analoghe circostanze, l’ordinamento straniero
avrebbe fatto
rinvio, nel nostro caso, all’ordinamento italiano.
L’unico
caso di reciprocità, nel sistema
italiano è quello previsto dall’art. 5, 2°
co., del codice della
navigazione. Tale norma subordina alla condizione di
reciprocità l’operatività
del criterio di collegamento della legge nazionale della nave o
dell’aeromobile (legge di bandiera) per la disciplina degli
atti o fatti
compiuti nel territorio sottoposto alla sovranità italiana.
E’ stato
invece abrogato il discusso art. 16
delle preleggi: “Lo straniero è ammesso a godere
dei diritti civili
attribuiti al cittadino a condizione di
reciprocità”. Tale disposizione era
in precedenza incredibilmente sopravvissuta all’art. 2 Cost.:
“La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo” e all’art. 3.
La
cittadinanza
Nel nostro, come
nella maggior parte degli
ordinamenti giuridici continentali, la cittadinanza resta il criterio
di
collegamento per eccellenza (nei paesi anglosassoni prevale, invece, il
domicilio), valido per l’individuazione delle norme da
applicare agli aspetti
fondamentali delle persone (capacità e diritti delle persone
fisiche).
Ne consegue che le
norme sulla cittadinanza, pur
non essendo norme di diritto internazionale privato in senso tecnico,
sono ad
esse strettamente correlate.
Oggi in Italia la
cittadinanza è disciplinata è
disciplinata dalla L. 5 febbraio 1992, n. 91, che
ha sostituito
l’obsoleta disciplina del 1912. Alla stregua della disciplina
vigente la
cittadinanza si acquista:
1) per ius
sanguinis, ovvero per nascita
da madre o padre italiani anche in caso di nascita avvenuta
all’estero.
2) per ius
soli (di carattere residuale),
il figlio di genitori apolidi o ignoti nati nel territorio della
Repubblica.
3) per iuris
communicatio, lo straniero o
l’apolide che contrae matrimonio con un cittadino o una
cittadina italiano/a
acquista, a sua volta, la cittadinanza se residente da almeno 6 mesi in
Italia
ovvero se il matrimonio continua, senza scioglimento, annullamento o
separazione
personale, per almeno tre anni. Si è inteso, in tal modo,
evitare la
celebrazione di matrimoni di comodo (vd. simulazione del matrimonio ex
art.
123 cod. civ.).
4) per naturalizzazione,
può essere
concessa con D.P.R. allo straniero che risiede in Italia da un certo
numero di
anni (3 anni se cittadino comunitario; 10 se extracomunitario).
Parte
speciale
Si è
già detto che la cittadinanza è il
criterio di collegamento per eccellenza per tutto ciò che
attiene alla capacità
(giuridica e d’agire) ed ai diritti delle persone fisiche.
Capacità
giuridica delle persone fisiche (=astratta
idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e di
doveri, rectius, di
situazioni giuridiche attive e passive), è regolata (art. 20
L.218/95) dalla
legge nazionale della persona. Per quanto riguarda il momento
dell’acquisto della capacità giuridica esso
coincide, nella stragrande
maggioranza delle legislazioni nazionali, con il momento della nascita.
Vi sono
però delle eccezioni: ad es., secondo il diritto spagnolo
(art. 30 Còdigo
Civil) il neonato acquista la capacità soltanto dopo essere
vissuto 24 ore
distaccato dalla madre (se muore medio tempore
questi non riceve la
disposizione testamentaria fatta a suo favore).
Capacità
d’agire delle persone fisiche (=attitudine
del soggetto a disporre della propria sfera giuridica con atti di
volontà), è
anch’essa regolata dalla legge nazionale della
persona (art. 23 L.
218/95). Tuttavia, in ossequio al principio di conservazione degli
effetti degli
atti giuridici ed a quello della tutela dell’affidamento dei
terzi, è
previsto che se lo straniero contrae in Italia, e
dall’ordinamento italiano è
considerato capace di agire, l’incapacità (e la
conseguente invalidità
dell’atto) derivante dall’applicazione del diritto
nazionale può essere
fatta valere solo se l’altra parte conosceva o avrebbe dovuto
conoscerla
adoperando l’ordinaria diligenza.
Scomparsa, assenza
e morte presunta,
sono regolati dall’ultima legge nazionale della
persona (art. 22 L.
218/95).
Interdizione e
inabilitazione. Gli
istituti di tutela degli incapaci maggiori di età restano,
anche con al riforma
del 1995 , disciplinati dalla legge nazionale
dell’incapace.
Completamente
modificata è, invece, la
regolamentazione internazional-privatistica degli istituti di
protezione dei
minori non sottoposti alla potestà dei genitori.
L’art. 42 L. 218/95,
rinviando alla convenzione dell’Aja del 1961, ha sostituito
il criterio della
nazionalità del minore con quello del luogo di
residenza del minore.
La legge nazionale
del soggetto,
regola anche l’esistenza ed il contenuto dei diritti della
personalità (art.
24 L. 218/95), ovvero quelli che hanno ad oggetto gli attributi
essenziali della
persona (diritto all’integrità fisica, al nome,
all’immagine etc.).
Le persone
giuridiche, l’art.
25 L. 218/95 pone una norma di
conflitto ad hoc per i soggetti di diritto diversi
dalle persone fisiche,
quale che sia la loro natura ed il loro fine, ivi compresi gli enti non
riconosciuti come persone giuridiche (ex art. 25: “ Le
società, le
associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente ...”). Il
criterio di
collegamento prescelto è rappresentato dal luogo
di costituzione (per
cui gli enti sono disciplinati dalla legge del luogo in cui si
è perfezionato
il procedimento di costituzione). Tuttavia, si applica la legge
italiana:
a) se la sede
amministrativa è situata in
Italia;
b) se in Italia vi
è l’oggetto principale
dell’attività.
Il matrimonio.
La legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato,
dedica ampio
spazio alla materia. Il che appare ampiamente giustificato in
considerazione del
numero sempre crescente di matrimoni celebrati tra cittadini di diversa
nazionalità.
La promessa di
matrimonio. Suscita
qualche sorpresa la previsione, nella legge di riforma, di una
disposizione ad
hoc per l’istituto alquanto anacronistico della
promessa di matrimonio. Ex
art. 26: “la promessa di matrimonio e le
conseguenze della sua violazione
sono regolate dalla legge comune dei nubendi o, in mancanza, dalla
legge
italiana”,
Capacità
e condizioni per contrarre matrimonio.
In generale, ex art. 27 L. 218/95, la
capacità matrimoniale e le altre
condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge
nazionale di
ciascuno dei nubendi. Pertanto, se i nubendi hanno
nazionalità diversa, le
condizioni per contrarre matrimonio (ad es. limite minimo di
età, impedimenti,
autorizzazioni etc.), devono essere verificate per ciascun soggetto
alla luce
delle rispettive leggi nazionali (è questo un caso di applicazione
disgiunta
delle leggi nazionali).
La regola della
legge nazionale dei coniugi
soffre, nel sistema italiano, di una significativa eccezione.
L’art. 116 cod.
civ., stabilisce infatti che anche il cittadino straniero che intende
contrarre
matrimonio in Italia, deve in ogni caso rispettare le condizioni poste
da alcune
norme italiane. Si tratta degli artt. 85 (divieto di matrimonio per
l’interdetto), 86 (libertà di stato), 87
(impedimenti derivanti da parentela
ed affinità).
Si è
già detto che l’art. 116 cod. civ. è
una tipica norma ad applicazione necessaria, giacche essa esprime
principi
irrinunciabili del diritto matrimoniale italiano).
In applicazione
del sistema descritto, lo
straniero che contrae matrimonio in Italia deve presentare un duplice
ordine di
requisiti: in primis, quelli fissati dalla propria legge nazionale; di
poi,
quelli inderogabilmente richiesti dall’art. 116 cod. civ. .
La celebrazione
del matrimonio. Secondo
l’art. 28 L. 218/95: “il matrimonio è
valido, quanto alla forma (della
celebrazione), se è considerato tale dalla legge
del luogo di celebrazione
(lex loci celebrationis), o della legge
nazionale di almeno uno dei
coniugi al momento della celebrazione o dalla legge
dello stato di comune
residenza in tale momento”.
Il favor
validitatis che ispira la
disposizione in esame si spinge fino a consentire anche la celebrazione
in
conformità alla legge dello stato di comune residenza.
L’utilizzazione di
quest’ultimo criterio di collegamento costituisce
un’assoluta novità per il
diritto internazionale privato.
I rapporti tra
coniugi (personali e
patrimoniali), il divorzio e la separazione. I
medesimi criteri di collegamento valgono per i rapporti personali tra
coniugi
(art. 29), per quelli patrimoniali (art. 30), per la separazione ed il
divorzio
(art. 31).
Più
precisamente, si applica anzitutto la
legge nazionale se comune ai coniugi (anche in questa materia
il criterio
della cittadinanza mantiene la sua centralità e si conferma
come criterio di
collegamento per eccellenza).
Se il criterio
della legge nazionale non può
operare (perché i coniugi non hanno la stessa cittadinanza),
si applica la
legge del luogo in cui la vita matrimoniale è
prevalentemente localizzata (è
questo un criterio di collegamento originale che lascia al giudice
ampia
discrezionalità).
Non vi
è traccia, invece, del discriminatorio
criterio di collegamento che attribuiva prevalenza alla legge nazionale
del
marito.
La filiazione. Il
principale criterio di collegamento è rappresentato dalla legge
nazionale
del figlio (art. 33). Per tal guisa, viene mantenuto fermo il
principio
manciniano della nazionalità, ma reso coerente con i valori
costituzionali
sotto un duplice profilo:
a) viene ad essere
rispettato il principio di
uguaglianza tra genitori [non è stato riproposto il
discriminatorio criterio
della nazionalità del padre già dichiarato
costituzionalmente illegittimo con
riferimento all’art. 20 delle preleggi (abrogato)].
b)centralità
dell’interesse del figlio che è
prevalente rispetto a quello degli altri membri della famiglia.
Al principio della
prevalenza dell’interesse
del figlio, si ispira palesemente la norma che consente di derogare al
criterio
della legge nazionale del figlio quando, applicando la legge nazionale
di uno
dei genitori, possa comunque derivare un vantaggio al figlio sia sotto
il
profilo del favor filiationis sia sotto il profilo
del favor
legitimationis (art. 33, 2° co.). Così,
per es. la legge nazionale di uno
dei genitori risulta applicabile ogniqualvolta essa disciplini la prova
del
concepimento in circostanza di matrimonio in termini più
favorevoli rispetto
alla legge nazionale del figlio (prevedendo a tal fine delle
presunzioni più
favorevoli).
L’adozione.
La
legge di riforma del diritto internazionale privato dedica
all’adozione
l’intero capo V che consta di quattro articoli. La
particolare attenzione
dedicata alla materia è ben comprensibile ove si volga lo
sguardo
all’evoluzione dell’istituto nel corso degli ultimi
50 anni: il fenomeno,
che ha dimensioni mondiali, è oggi disciplinato dalla L.
184/1983 e successive
modificazioni (l’ultima delle quali è stata
apportata dalla L. 28 marzo 2001,
n. 149), che si applica ai minori che si trovano in condizioni di
abbandono
morale e materiale, da parte dei genitori o dei parenti tenuti a
provvedervi,
non dovute a situazioni di forza maggiore di carattere transitorio.
L’art.
38 della L. 218/95 prevede il concorso
successivo dei seguenti criteri di accertamento:
a)l’adozione
è regolata dal diritto
nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune;
b) in mancanza, dalla
legge dello Stato in cui
gli adottanti hanno entrambi la residenza;
c) in
fundo, dalla legge del luogo in
cui la legge matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Se però
è chiesta al giudice italiano
l’adozione di un minore idonea ad attribuirgli lo status
di figlio
legittimo (cosiddetta adozione legittimante), trova comunque
applicazione la
normativa italiana. La L. 184/1983 rientra quindi nel novero delle
norme ad
applicazione necessaria.
Le successioni
mortis causa (artt.
46-50 L. 218/95). La legge di riforma ha
sostanzialmente confermato , in
materia di successioni (con l’aggiunta della professio
iuris), il
regime di conflitto che ha caratterizzato il sistema di diritto
internazionale
privato sin dal 1865.
Il criterio di
collegamento individuato
dall’art. 46 è rappresentato dalla legge
nazionale del de cuius al
tempo della morte, indipendentemente dal luogo in cui si
trovano i beni
dell’asse ereditario.
In questo modo
viene assicurata la realizzazione
del principio di unità della successione
la quale viene regolata da
un’unica legge (se si seguisse, come in Francia, in
Inghilterra e negli
U.S.A., il sistema della lex locus rei sitae, e il de
cuius
lasciasse beni in tre Paesi diversi, tre diverse discipline dovrebbero
trovare
applicazione con tutti i problemi che ne conseguirebbero).
A tale criterio
fondamentale, può sostituirsi la
scelta del de cuius di sottoporre la successione
alla legge dello Stato
in cui risiede (cosiddetta professio iuris).
La professio iuris
è stata circondata da particolari limitazioni e cautele. In
particolare:
1)la scelta deve
essere espressa in forma di
testamento;
2)la scelta
può cadere solo sulla legge dello
Stato di residenza del de cuius al momento della
redazione del
testamento;
3) essa
è inefficace se al momento della morte
il testatore non risiedeva più in tale Stato.
4) inoltre,
nell’ipotesi di successione di un
cittadino italiano, la scelta non può pregiudicare i diritti
che la legge
italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento
della morte
del de cuius. La norma ha lo scopo di evitare la
diseredazione attraverso
l’acquisto di una residenza all’estero. La stessa
appare tanto più
opportuna in considerazione della facilità con cui
è possibile ottenere la
residenza all’estero. E’ opportuno sottolineare,
inoltre, che il limite in
esame è posto a vantaggio dei soli legittimari residenti in
Italia (i quali
potrebbero anche non essere cittadini italiani).
L’art.
49 della legge di riforma risolve in
maniera molto pragmatica la vexata quaestio delle
successione dello
Stato: qualora in base alla legge applicabile alla successione non
siano stati
trovati dei soggetti successibili, i beni ereditari esistenti in Italia
sono
devoluti allo Stato italiano.
Il testamento (art.
48). Per la forma del testamento l’art. 48
prevede il concorso
alternativo di tre criteri di collegamento nell’ambito dei
quali, la scelta
cadrà su quello che richiama la legge che
consentirà di considerate l’atto
di ultima volontà valido; ergo la scelta avverrà
in funzione dei risultati
pratici cui essa conduce:
a) legge del luogo
nel quale il testatore ha
disposto;
b) legge nazionale
del de cuius;
c) legge del luogo
del domicilio o residenza.
Questa disciplina
“liberale” è espressione
massima del generale principio di conservazione degli effetti degli
atti
giuridici (esigenza particolarmente sentita per l’atto di
ultima volontà il
quale, per dirla con un’espressione cara ai processualisti,
non è un “atto
ripetibile”).
L’Italia
ha inoltre aderito alla convenzione di
Washington sull’adozione di norme uniformi in materia
testamentaria, che
delinea i requisiti di forma del testamento internazionale,
la cui
validità ed efficacia è assicurata,
indipendentemente dal luogo in cui è
stato fatto, dalla situazione dei beni, dalla nazionalità,
dalla residenza e
dal domicilio.
Donazioni (
art. 56). Le donazioni sono regolate dalla legge
nazionale del donante.
Il donante può, però, con espressa dichiarazione (professio
iuris),
sottoporre la donazione alla legge dello Stato in cui risiede.
Inoltre, quanto
alla forma, la donazione può
essere regolata, se ciò ne garantisce validità ed
efficacia, oltre che dalla
legge nazionale del donante anche da quella del luogo in cui
l’atto è
compiuto.
I diritti reali. L’art.
51 della legge di riforma individuando nella lex rei sitae (legge
del
luogo in cui la res è situata)
il criterio di collegamento per tutto
quanto concerne il possesso, la proprietà e gli altri
diritti reali, ha
mantenuto fermo il regime di conflitto che ha caratterizzato il sistema
di
diritto internazionale privato sin dal 1865.
Il criterio di
collegamento della lex rei
sitae, inoltre, largamente accolta anche nei sistemi di
diritto
internazionale privato stranieri.
Il criterio
adottato ha il pregio di tutelare
l’affidamento dei terzi i quali devono essere messi nelle
condizioni di
accertare la titolarità e le prerogative del titolare sulla
base di una legge
facilmente individuabile. Tale è sicuramente la lex
locus rei sitae (altrettanto,
invece, non si potrebbe dire per la legge nazionale del proprietario).
Per quanto
concerne i diritti sui beni
immateriali (proprietà artistica, letteraria e
industriale) si applica la
legge dello stato per il quale si richiede la protezione del bene
immateriale
(art. 54).
Le obbligazioni.
Le obbligazioni
contrattuali. La
L. 218/1995 dedica il solo art. 57 alle obbligazioni contrattuali il
quale, a
sua volta, opera un rinvio alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [convenzione entrata
in vigore
già prima del 1995, tant’è che
l’art. 25 delle preleggi veniva dai più
considerato come tacitamente abrogato dal 1991 (data di entrata in
vigore della
Convenzione di Roma)].
La Convenzione di
Roma prevede, nei suoi 33
articoli, una disciplina rinnovata ed organica del diritto
internazionale
privato, in materia contrattuale.
Il primo e
principale criterio di collegamento è
rappresentato dalla volontà delle parti.
Ne deriva, per i contraenti, la
possibilità di designare la legge applicabile al contratto
che concludono.
Giova osservare che la designazione negoziale della legge applicabile
è
consentita anche per un contratto puramente interno, che sia
cioè privo di
elementi di internazionalità. In tale ipotesi, tuttavia, la
scelta non può
avere l’effetto di eludere l’applicazione delle
norme cogenti del paese con
cui il contratto è collegato in via esclusiva. La ratio
della norma è palese:
evitare che le parti di un contratto privo di elementi di
estraneità possano
sfuggire all’applicazione delle norme imperative attraverso
la designazione di
una legge straniera.
In mancanza di una
designazione negoziale la
legge applicabile al contratto deve essere determinata con criteri
obbiettivi.
Il principio generale è stabilito dall’art. 4
della Convenzione, a norma del
quale il contratto è regolato dalla legge del
paese col quale presenta il
COLLEGAMENTO PIù STRETTO (the most real
connection, dicono gli
inglesi da cui questo criterio di collegamento è stato
mutuato). Tale criterio
di collegamento, in virtù della sua genericità,
ha il pregio di essere
elastico e, quindi, di consentire la ricerca della soluzione
più rispondente
alle esigenze del caso concreto. Per contraltare, non sempre consente
di
garantire la prevedibilità delle decisioni giurisprudenziali
e, quindi, di
soddisfare la fondamentale esigenza di certezza del diritto.
Per ovviare a
quest’ultimo difetto la
Convenzione contiene delle presunzioni volte ad agevolare
l’applicazione del
criterio del collegamento più stretto.
Così,
ad esempio, si presume il collegamento
più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione
caratteristica ha, al momento della conclusione del
contratto, la propria
residenza abituale o la propria sede (se si tratta di una
società o di un
altro tipo di ente), cosiddetto criterio della residenza o
sede del debitore.
Il riferimento
alla “prestazione
caratteristica”, poi, induce ad escludere che nei contratti
sinallagmatici
possa venire in rilievo la residenza o la sede di chi deve eseguire una
prestazione pecuniaria che è neutra per sua stessa natura;
nei contratti aventi
ad oggetto beni immobili, il collegamento più stretto si
presume con il paese
in cui il bene è situato.
Una disciplina
differenziata viene riservata ai
contratti conclusi dai consumatori ed ai contratti individuali di
lavoro. In
entrambi i casi, nella logica di protezione del contraente debole,
viene
limitata l’efficacia del criterio della libertà di
scelta che, in nessun
caso, può privare il consumatore o il lavoratore della
tutela assicuratagli da
norme imperative dell’ordinamento interno.
Negozi unilaterali
(ad es. promessa
al pubblico). Le
obbligazioni derivanti da promesse unilaterali, ai sensi
dell’art. 58
L.218/95, sono disciplinate dalla legge del luogo in cui la promessa
viene
manifestata.
Obbligazioni ex
lege. La gestione di
affari altrui, l’arricchimento
senza causa, il pagamento dell’indebito e le altre
obbligazioni legali, sono
sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il
fatto da cui deriva
l’obbligazione (art. 61 L. 218/95). Così, ad
esempio, l’obbligo di
restituire un pagamento non voluto sarà disciplinato dalla
legge del luogo in
cui è stato ricevuto l’indebito.
Le obbligazioni da
fatto illecito
(art. 62 L. 218/95). Nel previgente sistema le
obbligazioni da fatto
illecito erano disciplinate dalla “legge del luogo in cui
è avvenuto il
fatto” (art. 25, 2° co., preleggi). Al che ci si
chiedeva se “il luogo del
fatto” fosse quello della condotta (azione o omissione) o
quello in cui si
verifica l’evento dannoso. Il che, evidentemente, assumeva un
rilievo pratico
in tutti i casi di dissociazione territoriale tra luogo
dell’azione e luogo
dell’evento (es. pacco bomba viene spedito
dall’Italia verso la Francia).
Questo problema
interpretativo deve ritenersi
definitivamente superato a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 62 a
norma del quale la legge applicabile, in linea di principio
è quella del luogo
in cui si è verificato l’evento. questa
soluzione ha lo scopo di favorire
il danneggiato che, di regola, potrà fare affidamento sulla
propria legge
nazionale.
La seconda parte
dell’art. 62, riconosce al
danneggiato una facoltà di opzione: questi, qualora lo
ritenga più
conveniente, può optare per l’applicazione della legge
del luogo in cui si
è svolta la condotta. Tuttavia, se danneggiante e
danneggiato sono
cittadini del medesimo stato e sono in esso residenti, si applica la
legge di
tale stato.
Cenni di diritto
internazionale processuale. In
linea generale lo svolgimento del processo, anche quando questo
presenta
elementi di estraneità o di collegamento con altri
ordinamenti, resta
disciplinato dalla lex fori, dalla legge dello
Stato in cui il processo
si svolge. Tale principio è specificatamente confermato
dall’art. 12 L.
218/95, che stabilisce che il processo civile che si svolge in Italia
è
regolato (a prescindere dalle norme sostanziali che vengono applicate)
dalla
legge italiana.
La giurisdizione. Il criterio
fondamentale alla stregua del quale
veniva risolto, nel previgente sistema di diritto internazionale
privato, il
problema della sussistenza o meno del giudice italiano, nel caso di
controversie
caratterizzate da elementi di estraneità, era quello della
cittadinanza del
convenuto. La cosiddetta giurisdizione internazionale del giudice
italiano
sussisteva sempre quando il convenuto era un cittadino italiano.
Nel sistema
attuale, la cittadinanza del
convenuto è scomparsa come criterio generale di
giurisdizione internazionale
(sopravvive, però, come criterio speciale in alcune
particolari materie quali,
ad es., la filiazione, l’adozione).
Ai sensi
dell’art. 3 della L. 218/95 che
individua tre criteri alternativi, la giurisdizione italiana sussiste
quando:
a) il convenuto
è domiciliato in Italia;
b) il convenuto
è residente in Italia;
c) vi ha un
rappresentante che sia autorizzato a
stare in giudizio (es. institore, procuratore generale) ai sensi
dell’art. 77
cod. proc. civ. e negli altri casi previsti dalla legge.
Ex art.
4 della legge di riforma, quando non vi sia giurisdizione in base
all’art. 3,
essa nondimeno sussiste se le parti l’abbiano
convenzionalmente accettata e
tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia
nel
processo senza eccepire il difetto di giurisdizione. Ex art.
5 la
giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad
oggetto
beni immobili situati all’estero.
A questi criteri
di carattere generale se ne
affiancano molti altri previsti dalle norme sulla giurisdizione della
Convenzione di Bruxelles del 1968 (così, ad esempio, per i
fatti illeciti è
competente il giudice del luogo in cui è avvenuto
l’evento dannoso).
Il riconoscimento
delle sentenze civili
straniere. Con
l’entrata in vigore della L. 649/1996, è diventata
definitivamente operante
la nuova disciplina sul riconoscimento delle sentenze straniere
contenuta negli
artt. 64 e ss. della L. 218/1995. Il nuovo sistema, in
particolare, prevede l’automatico riconoscimento delle
sentenze civili
straniere, senza che occorra (come era in passato) il preventivo
giudizio di
delibazione da parte della Corte di Appello purché ricorrano
i requisiti
analiticamente fissati dall’art. 64.
Tali sono:
a) che si tratti
di una sentenza passata in
giudicato;
b) che
l’Autorità Giudiziaria straniera, nel
pronunciare la sentenza, abbia garantito il rispetto di alcune
fondamentali
garanzie processuali (ad esempio, la corretta instaurazione del
contraddittorio,
non siano stati violati i principi fondamentali della difesa);
c) che la sentenza
straniera non contrasti con
una sentenza pronunciata in Italia e già passata in
giudicato;
d) che gli effetti
della sentenza non contrastino
con l’ordine pubblico.
A differenza del
sistema previgente,
l’intervento dell’A. G. (Corte di Appello del luogo
in cui la sentenza deve
essere eseguita) non ha carattere preventivo ma solo eventuale e
successivo in
due casi:
1) quando chiunque
vi abbia interesse
(generalmente il soccombente), contesti il possesso dei requisiti di
cui
all’art 64 (vd. supra sub a, b, c, d).
2) quando il
soccombente non esegua
spontaneamente la sentenza e si renda necessario procedere ad
esecuzione forzata
(dunque, per attribuire alla sentenza straniera efficacia esecutiva;
all’efficacia esecutiva è equiparata
l’idoneità della sentenza a
costituire titolo per la trascrizione o l’iscrizione nei
pubblici registri).
Nel sistema
attuale si parla di giudizio di
accertamento della Corte di Appello mentre, in quello previgente,
l’intervento
della Corte prendeva il nome di giudizio di delibazione.